Visto che ho appena acquistato un auto nuova, con le agevolazioni previste dalla legge, vi scrivo il link nel quale è scritto quali sono. premetto che tutto ciò si può fare solo se il veicolo è intestato al familiare che ha in carico il figlio, se trattasi, come nel mio caso, di un minore.http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...b/V2AgevDisab/
Agevolazioni per l'acquisto di veicoli
Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:
la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo
l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria)
l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.
Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
non vedenti e non udenti
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La detrazione Irpef
Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Si può fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso sia gratuito) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l’agevolazione. Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possibile fruire del beneficio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la detrazione perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero. .
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, (cosa che è necessaria per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie) la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).
Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro). In quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.
Le altre agevolazioni
Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Esenzione dal bollo auto: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.
LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI
VEICOLI DESCRIZIONE
autovetture Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (1) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono le prime quattro
(1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%
Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto “minicar”).
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