Incollo qui di seguito una interessante sentenza in materia di ore di sostegno che può essere davvero utile conoscere
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 16 novembre 2012 n. 991
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 776 del 2012, proposto da: P. A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore E. P., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N. 84;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, l’Istituto Comprensivo Statale 3 di Quartu Sant'Elena, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
- del verbale n. 2 dell'8.10.2012, emesso dal GLHI dell'Istituto Comprensivo n. 3 di Quartu Sant'Elena , in virtù del quale è stato assegnato all'alunno disabile in situazione di gravità, un numero di ore di sostegno settimanali inferiore a quello che gli spetta, ossia al dovuto rapporto 1:1 per 22 ore settimanali, nonché del decreto di assegnazione implicito o non conosciuto;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Istituto Comprensivo Statale 3 di Quartu Sant'Elena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il Pres. Aldo Ravalli e uditi l’avv. Riccardo Caboni, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Fausta Lorusso, per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il minore Emanuele Pillai è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 L. n. 104 del 1992.
Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell’equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ha ritenuto necessario, per assicurare al minore il diritto allo studio, il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.
Al minore è stato, invece, assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello richiesto e insufficiente a garantire il suddetto rapporto 1/1.
Da ciò l’odierno ricorso, con il quale si chiede l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, l’accertamento del diritto del minore alle ore di sostegno richieste, nonché quello al risarcimento dei danni patiti.
A sostegno della domanda, si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
Alla camera di consiglio del 14 novembre 2012 sono state sentite le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 c.p.a.
DIRITTO
Il Collegio deve, innanzi tutto, precisare che, dagli atti versati in giudizio, appare certo che al minore di cui in epigrafe spetta il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1.
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare, l’operato dell’Amministrazione scolastica che riduce, ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola, è illegittimo (cfr., fra le tante, TAR Sardegna, I Sez., 17/06/2011 n. 616; 30/10/2010 n. 2456 e 11/11/2010 n. 2571 e, da ultimo, 6/07/2012 n. 680).
La questione dedotta in giudizio può, pertanto, ormai risolversi con il mero richiamo alle conclusioni ed argomentazioni a sostegno, individuabili nella sentenza della Corte Costituzionale, 26 febbraio 2010 n. 80.
Premessa al giusto decidere è la conclusione della Corte Costituzionale secondo cui “Sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell’individuazione delle misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili, tale discrezionalità non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”.
Ha rammentato il Giudice Costituzionale che, sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione del disabile è oggetto di specifica tutela, sia da parte dell’ordinamento internazionale, che di quello interno.
E’ sufficiente, sul versante degli obblighi internazionali, rammentare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18, all’art. 24 statuisce che gli Stati “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”. Diritto, specifica la Convenzione, che deve essere garantito anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli al fine di “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile.
Più stringente l’Ordinamento interno.
In attuazione dell’art. 38, comma 3, Cost., il diritto dei disabili all’istruzione ed alla loro integrazione scolastica è previsto dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge che – come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987 – riconosce che la partecipazione del disabile al processo educativo può contribuire in modo decisivo a stimolare la potenzialità dello svantaggiato.
Se si tiene in giusto conto il testo dell’art. 38, comma 3, Cost.(«Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale»), il diritto del disabile all’istruzione si configura come un “diritto fondamentale”, che va assicurato mediante”misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione” (sent. Corte Cost. n. 219/1987 cit.). Il che costituisce obbligo ugualmente fondamentale per lo Stato, giusta la previsione di cui all’art. 38, comma 4, Cost., secondo cui «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».
Rammenta, ancora, la Corte Costituzionale (sent. n. 52 del 2000), che fra le misure previste dal Legislatore, viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili.
In particolare, per i disabili in condizione di gravità, il Legislatore, con la l. 27 dicembre 1997, n. 449, all’art. 40, comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, criterio numerico, invero, sostituito con il principio delle “effettive esigenze rilevate”, introdotto dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605.
Quanto alle norme che potrebbero essere poste a base del diniego al numero di ore di sostegno dovute, la Corte Costituzionale (sent. n. 80/2010, cit.) ha così statuito: «L’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità, già consentita dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga…in presenza, nelle classi, di studenti disabili gravi, sono incostituzionali, perché incidendo sul nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, contrastano con il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili, garantito dall’ordinamento internazionale, costituzionale ed ordinario».
La sentenza della Corte Costituzionale conferma, nella sostanza, la lettura “costituzionalmente orientata” già data dell’art. 2, commi 413 e 414 della l. n. 244 del 2007 (TAR Liguria, Sez. II, 15 aprile 2010, n. 1804 e 18 marzo 2010, n. 1183), secondo cui tale norma non ha inciso sul diritto all’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile, giacché è disposizione che ha posto misure organizzative, fermo restando il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla l. n. 104 del 1992 e di obiettivi che debbono comunque essere conseguiti con criteri e modalità definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili (così il comma 413).
Alla luce di quanto precede, deve essere affermato il principio secondo cui non può, in ogni caso, costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la l. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (TAR Napoli, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 832.
Resta da pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno.
E’ appena il caso di rammentare, come dianzi detto, che il diritto all’istruzione del disabile ha rango di “diritto fondamentale”, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 1, sia per il carattere assoluto che ha la tutela prevista dall’art. 38 Cost. (v. sent. Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80).
Il rango di diritto fondamentale della tutela del minore disabile non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al minore disabile fin dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico.
Inoltre, tutto quanto precede, non consente di riconoscere attenuanti alla colpa dell’Amministrazione scolastica nell’inadempimento dell’obbligo di cui trattasi.
Va, pertanto, accolta la domanda risarcitoria, individuabile – come ripetutamente affermato da questo TAR – nel danno (danno c.d. esistenziale) che gli effetti della diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno provoca nella personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione a fasi di vita tutelata dall’ordinamento.
Il danno va quantificato, in via equitativa, in misura pari a € 1.000,00 (mille/00), per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, a partire dal primo giorno di scuola.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertato il diritto, ordina che al minore venga assegnato l’insegnante di sostegno, con rapporto 1/1.
Accoglie, altresì, la domanda risarcitoria e, per l’effetto, condanna le intimate Amministrazioni a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.000,00 (mille/00), a titolo di danno esistenziale, per ogni mese di ritardo e frazione in proporzione.
Condanna le medesime Amministrazioni al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre a IVA e CPA ed alla restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/11/2012
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