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Discussione: esclusione dalle visite di controllo per ind. di accompagnam

  1. #1

    Predefinito esclusione dalle visite di controllo per ind. di accompagnam

    Notizie dall'AIPD
    28-09-2007
    Pubblicato sulla G.U. il Decreto 2 agosto 2007 che individua le patologie escluse dalle visite di controllo
    Il 2 agosto è stato firmato dai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225, 27 settembre 2007
    L´emanazione del Decreto ha finalmente reso applicabile il comma 3, art. 6 del decreto Legge 4/2006, convertito, con modificazioni dalla Legge 80/2006, che ha stabilito che le persone che “presentano menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerate da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”. Come si vede leggendo l’elenco, la voce 10 è quella nella quale le persone con sindrome di Down potrebbero essere riferite.

    Ribadiamo che comunque l’esonero si riferisce esclusivamente a coloro che sono stati riconosciuti titolari dell’indennità di accompagnamento, e che per tutti gli altri continua ad essere obbligatorio, in caso di convocazione a visita di verifica per l’invalidità civile, sottoporsi alla stessa. Per quanto riguarda le visite di verifica o rivedibilità relative all’accertamento della condizione di gravità dell’handicap (legge 104/92) ricordiamo che le persone con SD ne sono già esonerate.

  2. #2
    Administrator Pinguino reale L'avatar di paola
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    Predefinito

    Per completezza integro con l'allegato al DL del 2/8/2007 in cui vengono mensionate le patologie per cui riconoscere l'indennità di accompagnamento.
    Quote Originariamente inviato da Ministero dell'economia e delle Finanze
    L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.
    Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.

    Patologia e/o menomazione - [i]Contenuti della documentazione sanitaria[/i

    1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.

    2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.

    3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso.

    4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

    5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.

    6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema centrale nervoso e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica. - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici.

    7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.

    8 ) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4): - atrofia muscolare progressiva; - atassie; - afasie; - lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; - stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: - tonomuscolare; - forza muscolare; - equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; - prassie, gnosie; - funzioni dei nervi cranici e spinali; - linguaggio; - utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

    9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o piu' menomazioni contemplate nel presente elenco. - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione
    dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.


    10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: - funzioni intellettive; - abilità cognitive; - abilità e competenze affettive e relazionali; o autonomia personale; - abilità e competenze di adattamento sociale.

    11) Deficit totale della visione - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: - visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); - ERG e PEV destrutturati; - campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.

    12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia - Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: - esame audiometrico; - impedenziometria; - potenziali evocati uditivi.
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  3. #3

    Predefinito Re: esclusione dalle visite di controllo

    Quote Originariamente inviato da Notizie dall'AIPD

    Ribadiamo che comunque l’esonero si riferisce esclusivamente a coloro che sono stati riconosciuti titolari dell’indennità di accompagnamento, ...
    ?

    Quote Originariamente inviato da paola

    Per completezza integro con l'allegato al DL del 2/8/2007 in cui vengono mensionate le patologie per cui riconoscere l'indennità di accompagnamento...
    ??
    Pregando poi, non sprecate parole..., perchè il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate [Mt. 6, 7-8]

  4. #4
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    Mi sto spulciando tutto il materiale sulla normativa recente per preparare la documentazione per la prossima udienza visto che mi è arrivata copia della perizia, cercando di ottenere per lo meno la non rivedibilità

    Quindi rispondo anche a Nunzio: come al solito è un problema di interpretazione
    Dal mio personalissimo punto di vista se c'è un DL che dice (nella prima parte non riportata):
    "L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate:
    12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile."
    allora vuol dire anche che nelle medesime condizioni (provate ovviamente dalla documentazione sanitaria), visto che se ne riconosce una gravità tale da non prevederne la revisione, non si può negare l'indennità di accompagnamento. Faccio un esempio se ad un bambino Down cardiopatico (guarda caso parlo di quello che ho in famiglia ), che quindi si può ricomprendere nel caso 9, mi riconosci per legge l'esonero è altrettanto doveroso riconoscergli l'indennità di accompagnamento da parte della commissione ASL e non si dovrebbe tirare in ballo neanche il grado di ritardo mentale, così come invece è stato fatto con noi, perchè esiste una compromissione fisica invalidante che sottopone il bambino a degli stress oggettivi e che non ne permette la riabilitazione come dovrebbe aver fatto fin dalla tenera età. Invece questo fino ad oggi viene deliberatamente ignorato, e noi ne siamo l'esempio

    Invece per quanto riguarda quello che dice l'AIPD, cito dall'ultimo quaderno che ci è arrivato:
    Quote Originariamente inviato da AIPD
    Non essendo indicata esplicitamente la sindrome di Down tra le patologie individuate, non riteniamo, al momento, che gli esoneri di cui sopra riguardino tutte le persone con sindrome di Down titolari di indennità di accompagnamento.
    Ora il problema è che la mia interpretazione a livello giuridico non vale nulla però potrebbe farla sua anche qualche tribunale, almeno spero
    "Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si chiama presente"

  5. #5

    Predefinito

    .....notizione di ieri....

    E' arrivata la risposta della prima revisione dell'invalidità di Nicola....in precedenza l'avevano fatto rivedibile dopo soli due anni.... e questa volta invece non è rivedibile.... o meglio non hanno già messo una data !

    speriamo di non incontrarli più i sigg.della commissione invalidi.
    Ma finalmente arriva il giorno che tu fai pace con te
    Capire il vento, la ragione, il momento

  6. #6

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    ad agosto devo presentarmi per verificare dopo la scadenza dei 3 anni se ha diritto o meno dell' assegno di accompagnamento

    che devo fare?

  7. #7
    Administrator Pinguino reale L'avatar di paola
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    Quote Originariamente inviato da tammi59 Visualizza il messaggio
    ad agosto devo presentarmi per verificare dopo la scadenza dei 3 anni se ha diritto o meno dell' assegno di accompagnamento

    che devo fare?
    Camilla la percepisce già l'indennità di accompagnamento?

  8. #8

    Predefinito

    Qui a Pescara la commissione Asl ha preso alla lettera il DL!!
    A Maria Camilla sul primo referto della commissione era stata messa la rivedibilità a 3 anni. Gli è stata subito riconosciuta l'indennità di accompagnamento.
    Prima della scadenza abbiamo comunque chiesto di anticipare questa visita, presentando all'atto della domanda le fotocopie del DL e delle ultime interpretazioni riguardo alla non rivedibilità dei soggetti Down (scadeva anche la 104) (allo sportello dell'ufficio erano increduli e nello stesso tempo contenti perchè non avevano copie e notizie fresche su tali emendamenti).

    Per farla breve alla visita ci hanno anticipato che erano dispiaciuti di averci fatto perdere un pomeriggio, ma non avevano direttive per esonerare le famiglie dal presentarsi alla rivedibilità.....ma che comunque la ASL per i soggetti Down non inserirà piu tale procedura....per cui sul prossimo certificato (che deve ancora arrivare!!!!) Maria Camilla non avrà più la seccatura di ripresntarsi davanti alla commissione
    e ogni cicatrice è un autografo di Dio,nessuno potrà vivere la mia vita al posto mio (Jovanotti)

  9. #9

    Predefinito

    si si ha l' assegno di acc. riviedibile dopo 3 anni cioè ad agosto

  10. #10

    Predefinito

    purtroppo mi ci devo presentare martedì ... ma ... "le fotocopie del DL e delle ultime interpretazioni riguardo alla non rivedibilità dei soggetti Down" ... dove si trovano?

  11. #11

  12. #12

    Thumbs up

    evvai! per un bel pezzo vi siete tolti il pensiero!!!

  13. #13

    Unhappy

    Quote Originariamente inviato da drdlrz Visualizza il messaggio
    evvai! per un bel pezzo vi siete tolti il pensiero!!!
    SAi perchè l' hanno dato? perchè non parla... nessun miglioramento da 3 anni ... il resto è sempre lei ma un po più calma ... sempre e comunque carognetta!

  14. #14

    Predefinito

    anche alla mia super peste Martina (15mesi) in data 01/12/10 quando ha fatto la visita presso la commissione medica della ASL di appartenenza hanno riconosciuto la L104(no revisione), hanno dato l'ind. acc., ma x quanto riguarda l'invalidità deve andare a revisione il 12/2012.
    cosa devo fare?

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