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Visualizza la versione completa : A chi pago?



Nunzio
15-03-2007, 01:55
Prendendo spunto da quanto scrive Paola a proposito di atti di rinuncia di un genitore a favore dell'altro nell'usufruire di agevolazioni sull'acquisto di autovetture, volevo chiederVi qual è stato il comportamento dell'ente preposto all'erogazione dei benefici a titolo di invalidità civile relativamente alla circostanza che la prestazione non può che essere intestata a uno solo dei due genitori.

La realtà "narra" di quattro possibili atteggiamenti (in ordine crescente di "gravità"):

1) Ufficio "pioniere": paga al genitore che presenta l'istanza disinteressandosi dell'altro genitore;

2) Ufficio "cauto": paga al genitore che presenta l'istanza facendogli attestare di essere autorizzato dall'altro genitore;

3) Ufficio "il codice civile: questo sconosciuto": paga al genitore che presenta l'istanza solo se questi presenta un atto di autorizzazione, a firma autenticata da pubblico ufficiale, dell'altro genitore;

4) Ufficio "Karl Marx": paga al genitore solo se autorizzato dal giudice tutelare perchè ritiene di pagare un "capitale".

Ammetto di essere fra i cauti dopo aver tentato la difficile strada del pioniere: due genitori hanno litigato a suon di carte bollate su chi dovesse andare a riscuotere un'indennità di frequenza! Rimessi, come da codice civile, gli atti al giudice tutelare, questi decise di dare in affidamento il bambino a uno dei nonni autorizzandolo a riscuotere l'indennità. E' stato un ottimo deterrente per tutti gli altri!

Laura74
15-03-2007, 11:39
Ussignur Nunzio......ma il mio ufficio invalidi allora è veramente uno sprovveduto!!!! Io ho fatto la richiesta a nome mio (per comodità...nel senso che mio marito ha delegato a me la parte burocratica :censured: )...e l'indennità arriva sul conto corrente...sempre intestato a me :wink: (oneri e onori)....ma il mio ufficio invalidi non si è nemmeno sognato di chiedere niente a mio marito!!!!!!..GENIO E SREGOLATEZZA????????????????

francesca
15-03-2007, 12:08
Finora l'indennità di frequenza l'hanno pagata direttamente nelle mani di Aldo in quanto padre della minore beneficiaria, però non ci hanno voluto fare l'accredito diretto su un c/c anche intestato ad entrambi perchè non simo noi i titolari della pensione bensì nostra figlia :shock: :shock:
Attenzione però, all'epoca non eravamo sposati, non so se il coinvolgimento dell'altro genitore dipende dal regime di comunione dei beni :?

lara
15-03-2007, 14:07
.... io non saprei cosa rispondere al sondaggio.
Pure a noi non pagano sul conto corrente di chi ne ha fatto richiesta (ovvero io), ma direttamente su un libretto intestato a Nico.
Vi dirò di più il primo accredito e il secondo sono stati fatto sul mio conto,...poi un bel giorno guardo i movimenti (era il 20 del mese) e vedo che non c'era accredito :evil: :evil: :evil: :evil: vado in banca a chiedere spiegazioni ??????? e l'importo era nel limbo,,,,,,, perchè non potevano metterlo nel mio conto (nuove disposizioni così mi hanno detto) e nemmeno sul libretto di Nico (perchè non sapevao il num.di conto...bastava guardare sul PC :twisted: ).

Volete sapere il colmo..... l'altro giorno mi è arrivata una lettera dell'inps che diceva, "gentile sig.ra come di consueto le mandiamo il riepilogo relativo agli importi della sua pensione......" :evil: :evil: io ho pensato che bello sono già in pensione :D :D :D invece si trattava di Nico.

MARTY
15-03-2007, 14:48
votato per l'ufficio pioniere !! Hanno sempre pagato me :wink: ,anzi risulto tutore legale di Martina ...solo perchè ho presentato io la domanda .

caterina
15-03-2007, 17:06
UFFICIO PIONIERE !!!
Pagano a me, su un libretto intestato solo a me :D , e risulto essere tutore di Alice perchè ho presentato la domanda, e tutte le lettere inviate dall'inps arrivano a mio nome!!

enrica
16-03-2007, 14:48
UFFICIO PIONIERE !!!
Pagano a me, su un libretto intestato solo a me :D , e risulto essere tutore di Alice perchè ho presentato la domanda, e tutte le lettere inviate dall'inps arrivano a mio nome!!

Come caterina con l'unica differenza che versano l'indennità sul cc intestato a me e a mio marito.

Nunzio
16-03-2007, 16:00
Volevo precisare che il quesito non verte sulle modalità di pagamento (sportello, accredito in conto ovvero invio di assegno al domicilio), ma sul grado di coinvolgimento dell'altro genitore.




.... io non saprei cosa rispondere al sondaggio.
Pure a noi non pagano sul conto corrente di chi ne ha fatto richiesta (ovvero io), ma direttamente su un libretto intestato a Nico.



Oh! oh! Questa sembra una incredibile invenzione bancaria!

Potrei sapere:
1) se il libretto di Nico era preesistente rispetto alla domanda di invalidità civile o comunque al primo accredito o se è stato creato appositamente;
2) chi può movimentare il libretto;
3) se sono liberi i prelevamenti dal libretto o se occorrono autorizzazioni del giudice tutelare.

Detto ciò evidenzio che:
1) i minori non possono essere titolari di rapporti giuridici e quindi di rapporti di conto corrente, deposito, ecc...;
2) sono i genitori (tutori) che compiono gli atti per conto del minore;
3) i genitori, per conto del minore, compiono quindi anche gli atti che attengono alla riscossione della indennità;
4) non rileva la modalità di pagamento, nel senso che è sempre e solo il genitore a dover riscuotere e quietanzare e non ha nessuna importanza se lo fa recandosi ogni mese allo sportello o se chiede l'accredito sul proprio conto (visto che il minore non può tenerne) approvando l'estratto conto periodico.

renemar
16-03-2007, 17:46
Anche io ho votato per ufficio pioniere.
Sono io che ho presentato la domanda per mio figlio, sono io il suo legale rappresentante. Sono io che vado a riscuotere la pensione tutti i mesi.

La cosa curiosa ,è che quando avevo il conto corrente in banca ed era intestato sia a me che a mio marito, la pensione ( che è a nome di Nicolas) era versata lì senza problemi.
Da quando ho chiuso quel conto ed ho aperto uno nuovo alla posta, solo a nome mio, ho avvisato personalmente l'INPS di tutti i cambiamenti, loro hanno subito modificato sia il numero di conto che tutti gli altri dati; ma la pensione la devo riscuotere io ,che sono il tutore .E poi versarla .
Non mi viene versata sul conto nuovo perchè, è a nome di mio figlio.
Alla posta mi hanno spiegato che soltanto quando lui avrà 18 anni ,posso cointestare il mio conto a lui e così può essere versata direttamente.

Cose strane no?

elsy63
16-03-2007, 20:32
UFFICIO PIONIERE !!!
Pagano a me, su un libretto intestato solo a me :D , e risulto essere tutore di Alice perchè ho presentato la domanda, e tutte le lettere inviate dall'inps arrivano a mio nome!!

Come caterina con l'unica differenza che versano l'indennità sul cc intestato a me e a mio marito.
idem

Nunzio
20-03-2007, 01:36
Sono io che ho presentato la domanda per mio figlio, sono io il suo legale rappresentante.



Non esattamente! Tuo figlio non è una SpA :wink: . Sei il suo genitore... a cui si applica, laddove non diversamente previsto, la disciplina codicistica del tutore.

giuly
20-03-2007, 15:24
Ufficio "CAUTO"
L'indennità di accompagnamento (concessa ad Adriano per 3 anni) viene accreditata su un conto corrente intestato ad entrambi i genitori.

paola
20-03-2007, 16:44
Detto ciò evidenzio che:
1) i minori non possono essere titolari di rapporti giuridici e quindi di rapporti di conto corrente, deposito, ecc...;
2) sono i genitori (tutori) che compiono gli atti per conto del minore;
3) i genitori, per conto del minore, compiono quindi anche gli atti che attengono alla riscossione della indennità;

Nunzio a me invece risulta che il minore (se i genitori lo ritengono opportuno) può essere titolare eccome di libretti di deposito nominativi, non li può gestire che è una cosa diversa dalla titolarità del diritto. A firmare sarà uno dei genitori che appunto può scegliere di terenere "separati" i soldi del minore dai suoi, e ne ha l'amministrazione. Per i libretti di risparmio il carteggio è anche abbastanza facile in quanto basta il certificato di nascita con foto + il codice fiscale ed uno stato di famiglia dove si vedano chi sono i genitori. Esistono anche casi particolari in cui interviene il giudice tutelare, ma andiamo, appunto, in casi "particolari", diciamo che di norma non è necessario.
In ogni caso confermo che l'indennità si può pagare anche sul cc intestato al genitore che dovrebbe provvedere all'incasso della stessa.

Nunzio
28-03-2007, 02:06
Nunzio a me invece risulta che il minore (se i genitori lo ritengono opportuno) può essere titolare eccome di libretti di deposito nominativi, non li può gestire che è una cosa diversa dalla titolarità del diritto.



Si Paola... è più giusto come dici Tu: un minore non può accendere ed estinguere conti correnti, prelevare o depositare somme, comprare o vendere beni, ecc... Può essere comunque titolare di diritti (per esempio del massimo dei diritti, e cioè di quello di proprietà per esempio per successione). Non ha quindi capacità d'agire. Lo fanno i genitori nel suo interesse.

La materia è regolata da questo importante articolo del codice civile:

Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

So pure che alcune banche sono reticenti nel consentire l'intestazione di conti a minori e scoraggiano l'operazione paventando la necessità di un'autorizzazione del giudice tutelare per i prelevamenti.
Mi piacerebbe anche sapere, laddove aveste esperienza di conti intestati a minori, come si comportano le banche per i prelevamenti.

paola
28-03-2007, 14:04
So pure che alcune banche sono reticenti nel consentire l'intestazione di conti a minori e scoraggiano l'operazione paventando la necessità di un'autorizzazione del giudice tutelare per i prelevamenti.
Mi piacerebbe anche sapere, laddove aveste esperienza di conti intestati a minori, come si comportano le banche per i prelevamenti.

Se è un librettino di risparmio di un bambino di solito c'è un tetto massimo di deposito (abbastanza basso dai 3.000 ai 5000 €) e può prelevare il genitore con sua firma. Se, invece, si tratta di minore emancipato (quindi più di 14 anni) allora si può anche pensare di aprire un conto corrente, per i prelevamenti sopra una certa somma (molto bassa tipo i 50 €) di solito è prevista la firma congiunta con uno dei due genitori.
Se parliamo invece di titoli, e quindi di somme ben diverse, beh in quel caso per investirli non c'è nessun problema, ma per toglierli penso proprio che venga richiesta l'autorizzazione del giudice. Di solito si evita di intestare al minore (meglio titoli al portatore) grosse somme (a meno che non derivino da eredità) x un discorso pratico (non tanto delle banche quanto x i genitori), esistono forme quali le polizze in cui il contraente può essere il genitore e il beneficiario caso morte il figlio (anche caso vita se alla scadenza è maggiorenne), in modo che se servono i soldi i genitori possono prenderli, e comunque il legittimo proprietario viene tutelato da eventuali "sinistri".
Laddove si può aggirare il problema per evitare contestazioni future sull'operato dei tutori-genitori (che potrebbe essere mosso da altri figli alla loro morte cercando di speculare sulla legittimità dei prelievi) e trovare forme più semplici è sempre consigliabile farlo, non tanto per le banche (che hanno tutti il diritto di tutelarsi e di tutelare il minore chiedendo l'autorizzazione del giudice), ma quanto proprio per i genitori che dopo si ritroverebbero a fare giri assurdi x ottenere quelle autorizzazioni. Insomma alienare un bene o prelevare una decina di miliaia di euro sono comunque atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. Tutto sta nel vedere cosa è ordinario e cosa non lo è: alcune banche (come ho scritto prima) hanno dei limiti di importo oltre i quali non è più ordinaria amministrazione.

Visto che siamo in tema... io invece non ho capito come fanno alle poste ad intestare i buoni fruttiferi a minori con una tale facilità anche senza il loro codice fiscale nè tanto meno un documento...

Nunzio
28-03-2007, 21:05
Paola, attenta al minore emancipato:

Codice Civile

Art. 390 Emancipazione di diritto
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 392 Curatore dell'emancipato
Curatore del minore sposato con persone maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'art. 165.

Art. 394 Capacità dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (397, 2942).
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1).

E poi.

Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Io credo, comunque, che non sia logico il comportamento delle banche che consentono ai genitori di intestare un conto al minore, di versare periodicamente delle somme e che poi, per il prelevamento oltre un certo importo (importo di cui vi è assoluto silenzio nel codice civile), oppongano la necessità di un'autorizzazione del giudice tutelare. Il conto, cioè, è stato aperto volontariamente e liberamente dai genitori (i quali avrebbero potuto tenersi i soldi sotto il materasso), per cui non ha senso proibire altrettanto liberi prelevamenti. Diverso è il caso in cui sia il giudice tutelare ad imporre l'apertura di un conto intestato al minore ponendovi un vincolo fino alla maggiore età: solo in questo caso il prelevamento, anche minimo, è possibile dietro presentazione di autorizzazione del giudice tutelare. Capita, per esempio, quando il minore eredita somme contanti di denaro e per cui necessita in origine un'autorizzazione del giudice che potrebbe consentire l'incasso e imporre il deposito vincolato.

Sulle poste, causa contenzioso (con le stesse) in corso, vorrei evitare... :wink:

paola
28-03-2007, 22:35
Sul minore emancipato probabilmente ho preso un granchio giuridico intendendo colui che lavora e che quindi percepisce uno stipendio :oops:


Io credo, comunque, che non sia logico il comportamento delle banche che consentono ai genitori di intestare un conto al minore, di versare periodicamente delle somme e che poi, per il prelevamento oltre un certo importo (importo di cui vi è assoluto silenzio nel codice civile), oppongano la necessità di un'autorizzazione del giudice tutelare. Il conto, cioè, è stato aperto volontariamente e liberamente dai genitori (i quali avrebbero potuto tenersi i soldi sotto il materasso), per cui non ha senso proibire altrettanto liberi prelevamenti. Diverso è il caso in cui sia il giudice tutelare ad imporre l'apertura di un conto intestato al minore ponendovi un vincolo fino alla maggiore età: solo in questo caso il prelevamento, anche minimo, è possibile dietro presentazione di autorizzazione del giudice tutelare. Capita, per esempio, quando il minore eredita somme contanti di denaro e per cui necessita in origine un'autorizzazione del giudice che potrebbe consentire l'incasso e imporre il deposito vincolato.
Nunzio mi insegni che la legge va interpretata, quindi le banche hanno tutto il diritto di tutelarsi dai numerosi (e ti assicuro che ce ne sono tanti) che cercano di speculare sulle lacune legislative. Di tale importo il codice civile non farà menzione ma menziona l'ordinaria e la straordinaria amministrazione che è un'espressione soggetta ad interpretazione, quindi se il genitore vuole per forza intestare al minore i soldi (e qui davvero non ne vedo la necessità visto che non sta scritto da nessuna parte che debbano essere intestati a lui i soldi visto che ci sono altre forme che lo tutelano) va incontro ad una legislazione "restrittiva", se vuole ci sono altre forme (come ho già ampiamente detto), insomma gli strumenti per fare le cose con meno problemi ci sono... poi è logico che se uno vuole avere la botte piena e la moglie ubriaca allora di certo non può dare la colpa alle bache, perchè se chiedi di intestare il conto (ma qui non stiamo parlando di conti correnti ma di depositi di entità ben diverse) al minore ti spiegano bene come funziona perchè non ti fanno depositare prima i soldi e te lo spiegano alla fine, ma te lo sconsigliano prima di farla l'operazione poi se uno vuole (perchè magari pensa che è la solita banca che lo vuole fregare :twisted: ) è logico che lo si accontenta, basta che poi dopo non si lamenti perchè succede ciò che gli era stato detto, insomma chi è causa del suo mal... :oops:
Per la cronaca, ribadisco, non stiamo parlando di importi per comprarsi un vestito nuovo ma di importi congrui... quindi il contenzioso da parte degli altri eredi è sempre possibile, perchè se capita un genitore che dà di matto e si porta via tutto il denaro intestato al minore e scappa con l'avvenente ragazza di turno, voglio proprio vedere se il coniuge non cita la banca perchè quello era un atto "eccedente l'ordinaria amministrazione"...
Insomma di tutte le umiliazioni che dobbiamo subire in Italia per far riconoscere anche i diritti più elementari ai nostri figli, questa disquisizione giurdica mi sembra davvero marginale visto che, entro limiti ragionevoli, si può comunque operare e che ci sono altri strumenti finanziari che tutelano un minore o un'incapace più di un conto corrente intestato a lui.

Nunzio
29-03-2007, 01:07
Insomma di tutte le umiliazioni che dobbiamo subire in Italia per far riconoscere anche i diritti più elementari ai nostri figli, questa disquisizione giurdica mi sembra davvero marginale ...



Non sempre il problema è marginale...: in alcuni casi diventa addirittura insormontabile.

Delle banche ho già parlato ... e le Tue argomentazioni confermano le mie ipotesi: in qualche modo dissuadono, per mille motivi, fra cui quello di esimersi da eventuali responsabilità, dal compiere l'operazione.

Non resta che il divertentissimo argomento dell'interpretazione della legge (quando hai di fronte un "amico") ovvero della sua applicazione (quando ti capita a tiro un "nemico"):

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)

Art. 12 Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.




quindi il contenzioso da parte degli altri eredi è sempre possibile...



... eredi di chi?




... perchè se capita un genitore che dà di matto e si porta via tutto il denaro intestato al minore e scappa con l'avvenente ragazza di turno, ...



Sarebbe matto se la ragazza con cui scappa non fosse avvenente ... :wink:

Fra le situazioni che conosco vi sono anche donne che scappano con ragazzi che potrebbero apparire, a una prima occhiata distratta, aitanti.

paola
29-03-2007, 15:13
Eredi dell'incapace (minore o altro).

Nunzio
29-03-2007, 16:03
OK!

Però considera che in caso di incapaci c'è (o perlomeno è prescritto che ci sia) un controllo costante del giudice tutelare.

gigliorosa
29-03-2007, 16:33
L'apertura di un conto corrente bancario in testa ad un minore è un'operazione di ordinaria amministrazione, e come tale può essere compiuta dai genitori.
Diverso è il discorso relativo al prelievo delle somme.
Il codice civile prevede che il prelievo di capitali non possa essere effettuato dai genitori, ma che sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Il problema sta nell'individuare che cosa si intende per "capitali", dato che il codice (giustamente) non dà una cifra indicativa.
Al riguardo è inevitabile che la banca sia chiamata a fare delle considerazioni che le impongono di entrare nel merito sia dei prelievi sia della quantità di denaro che si chiede di prelevare, sia, infine, sul perchè.
Questa situazione è ovviamente inaccettabile sia per il genitore che deve usufruire delle somme per le necessità del minore, sia per la banca che non ha nè le competenze, ma nemmeno la volontà di imbarcarsi in ricerche del genere, che, comunque, sarebbero sempre contestabili sia dal genitore, sia dal giudice tutelare e da tutti gli eventuali aventi causa (per esempio in caso di successione....sperando di non dover mai affrontare un caso del genere).
Considero che, in via generale, secondo me le somme sarebbe più corretto farle accreditare su un conto corrente intestato al minore. Se tali somme affluiscono sul conto intestato al genitore infatti, sono di fatto di proprietà di quest'ultimo e vengono distolte dal patrimonio del minore.
In poche parole, e in via assolutamente teorica, il genitore potrebbe appropriarsi delle somme del minore, nel caso di un decreto ingiuntivo o di atti esecutivi sui beni del genitore, le somme del minore non potrebbero venire scisse da quelle di proprietà del genitore, stessa cosa dicasi se il genitore è un soggetto fallibile, nel caso di fallimento, come pure nel caso di successione.
Perciò continuando il ragionamento in via generale, sarebbe utile aprire il conto in testa al minore e chiedere al giudice tutelare un'autorizzazione a prelevare un "tot" al mese, in modo da sollevare la banca da qualunque indagine di merito.
Quanto ho detto però, sempre secondo me, deve essere conciliato con il criterio del buon senso.
E' ovvio che aprire un conto corrente in testa al minore, e magari il deposito titoli collegato nel caso i capitali debbano essere investiti, è da farsi solo in presenza di capitali consistenti, altrimenti, quando ragioniamo nell'ordine delle poche centinaia di euro, la cifra può essere tranquillamente gestita dai genitori.
Quanto agli investimenti, questi sono considerati come operazioni di straordinaria amministrazione, e come tali devono essere autorizzati dal giudice tutelare, il quale può dare un'unica autorizzazione valida fino al raggiungimento della maggiore età del minore.
Nunzio, secondo me non è illogico che le banche permettano l'apertura del conto in testa al minore e poi non consentano i prelievi se non dietro apposita autorizzazione del giudice: quei soldi non sono dei genitori, ma del minore, e prelevando si sta intaccando il patrimonio del minore, che è un soggetto debole e per questo "tutelato dall'ordinamento".
Quanto al contenzioso con le banche, vi assicuro che tanta gente non aspetta altro che poter trovare il pelo nell'uovo per avviare lunghe e estenuanti cause, per questo a volte le banche sono anche troppo prudenti.....

Nunzio
29-03-2007, 17:56
Nunzio, secondo me non è illogico che le banche permettano l'apertura del conto in testa al minore e poi non consentano i prelievi se non dietro apposita autorizzazione del giudice: quei soldi non sono dei genitori, ma del minore, ...



Come ho già detto, è vero che sono del minore, ma è anche vero che i genitori hanno scelto liberamente, dopo averli riscossi, di depositarveli. E non ha senso che non possano riscuoterli altrettanto liberamente.

E non penso sia questa la fattispecie della riscossione di capitali prevista dal codice: altrimenti sarebbe sufficiente riscuoterli in piccoli importi giornalieri.

Se ho capito qualcosa del diritto (cosa di cui dubito io stesso), quando si parla di riscossione di capitali si fa riferimento a fattispecie tipo la riscossione di qualcosa come beneficiario di una polizza sulla vita, come liquidazione di titoli ereditati che l'emittente ha deciso di rimborsare, ecc... Così argomentando non rileverebbe l'importo, quanto il tipo di operazione in se'.

Poi voglio raccontare un paradosso: ho posto il quesito iniziale (a chi pago?) poichè, lo avrete capito, confrontandomi con alcuni colleghi (quelli a me territorialmente più vicini), ho scoperto un eccessivo ricorso all'istituto dell'autorizzazione del giudice tutelare per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile ai minori (effettivamente il discorso delle banche, poichè evitabile in origine, potrebbe rivelarsi di scarso interesse).

Alla domanda: perchè lo fate? Mi hanno risposto: perchè paghiamo un capitale! Sottolineo che 230 o 450 euro al mese non mi danno l'idea di un capitale. E loro: e gli arretrati :shock: ?

... e gli arretrati aumentano in misura direttamente proporzionale al ritardo nel "disbrigo" della pratica. Per cui: più "l'Ufficio" dorme, più il "Capitale" si accumula", più si "giustifica" la necessità dell'intervento del giudice tutelare!
Teoricamente (ma mica tanto), se riuscissimo a fornire la prestazione dopo due mesi dalla domanda, non avremmo nessun capitale da pagare!

gigliorosa
29-03-2007, 21:54
Nunzio, lungi da me aprire una polemica, ma nel momento in cui i genitori liberamente decidono di depositare in banca i soldi del minore, coinvolgono la banca nella loro scelta.
Per questo la banca, al fine di evitare contestazioni, impedisce certe operazioni.
Se si vuole amministrare "liberamente" il capitale del minore, basta davvero tenere i soldi sotto il materasso. :wink: