Nunzio
08-03-2007, 18:35
Credo pure che il Dott. D'Ovidio possa dare parere altrattanto qualificato al seguente quesito:
PREMESSO
1) che l’art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prescrive che:
«In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli»;
2) che l’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, prescrive che:
«Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici»;
3) che l’art.97, comma 3, della LEGGE 23 dicembre 2000, n.388, prescrive che:
«In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n.328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento»;
CHIEDO SE:
a) alle persone con sindrome di Down spetti l’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, posto che il requisito previsto dall’art.1, comma 1, della medesima legge, e cioè il bisogno di un'assistenza continua, è il medesimo che determina la situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e quindi se
b) la citata prescrizione contenuta nell’art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, abbia di fatto riformulato il disposto delle tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità del febbraio 1992 le quali prescrivono una percentuale di invalidità del 75% per la sola sindrome e una percentuale del 100% se ad essa si accompagna un ritardo mentale grave.
Grazie!
PREMESSO
1) che l’art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, prescrive che:
«In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli»;
2) che l’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, prescrive che:
«Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici»;
3) che l’art.97, comma 3, della LEGGE 23 dicembre 2000, n.388, prescrive che:
«In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n.328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento»;
CHIEDO SE:
a) alle persone con sindrome di Down spetti l’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, posto che il requisito previsto dall’art.1, comma 1, della medesima legge, e cioè il bisogno di un'assistenza continua, è il medesimo che determina la situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e quindi se
b) la citata prescrizione contenuta nell’art.94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289, abbia di fatto riformulato il disposto delle tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità del febbraio 1992 le quali prescrivono una percentuale di invalidità del 75% per la sola sindrome e una percentuale del 100% se ad essa si accompagna un ritardo mentale grave.
Grazie!