GIUSI
25-05-2012, 12:45
Vi trascrivo quanto ricevuto da un'associazione.
La legge di riferimento per il ricorso amministrativo è stata modificata e pertanto il nuovo iter burocratico fa riferimento all'articolo 445 bis della legge 111/2011, dove si prevede l'accertamento tecnico preventivo (ATP) obbligatorio.
Pertanto il nuovo percorso da intraprendere è il seguente:
1. si riceve il verbale d' invalidità che si intende contestare
2. si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (e si anticipano le spese della perizia)
3. il giudice nomina un consulente tecnico -CTU- (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia) : alla sua attività è presente anche l'INPS con un suo medico
4. il Consulente -CTU- invia la bozza al cittadino e all'INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
5. il Giudice chiede formalmente all'INPS e al cittadino se vi sono contestazioni.
Se non ci sono, omologa la relazione del consulente con un decreto che diventa inappellabile.
6. se l'INPS o il cittadino (con il proprio legale) intendono contestare la relazione del perito, devono proporre ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione
7. si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio, fino all'emissione della sentenza. La sentenza è inappellabile, quindi con un solo grado di giudizio.
OSSERVAZIONI:
Il procedimento per APT è di natura giurisdizionale e pertanto è obbligo del Giudice di provvedere sulle spese di lite e non solo su quelle del CTU.
I diritti e onorari dovranno essere commisurati all'attività svolta e andranno liquidati secondo i parametri e le tabelle in uso.
La legge di riferimento per il ricorso amministrativo è stata modificata e pertanto il nuovo iter burocratico fa riferimento all'articolo 445 bis della legge 111/2011, dove si prevede l'accertamento tecnico preventivo (ATP) obbligatorio.
Pertanto il nuovo percorso da intraprendere è il seguente:
1. si riceve il verbale d' invalidità che si intende contestare
2. si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (e si anticipano le spese della perizia)
3. il giudice nomina un consulente tecnico -CTU- (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia) : alla sua attività è presente anche l'INPS con un suo medico
4. il Consulente -CTU- invia la bozza al cittadino e all'INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
5. il Giudice chiede formalmente all'INPS e al cittadino se vi sono contestazioni.
Se non ci sono, omologa la relazione del consulente con un decreto che diventa inappellabile.
6. se l'INPS o il cittadino (con il proprio legale) intendono contestare la relazione del perito, devono proporre ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione
7. si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio, fino all'emissione della sentenza. La sentenza è inappellabile, quindi con un solo grado di giudizio.
OSSERVAZIONI:
Il procedimento per APT è di natura giurisdizionale e pertanto è obbligo del Giudice di provvedere sulle spese di lite e non solo su quelle del CTU.
I diritti e onorari dovranno essere commisurati all'attività svolta e andranno liquidati secondo i parametri e le tabelle in uso.