paola
24-05-2011, 23:18
Ricevo dalla sezione AIPD a cui sono iscritta e ne faccio partecipe voi tutti vista la gravità
Dal sito AIPD
Il Disegno di Legge Atto Senato n. 2594 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00529938.pdf) presentato dai Senatori Bevilacqua e Gentile depositato il 2 marzo 2011 e recante “Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità” è volto ad uno scopo condivisibile, cioè quello di ridurre la discontinuità nel sostegno didattico degli alunni con disabilità che provoca in loro grave disorientamento, a causa dell’alternarsi di docenti per il sostegno di anno in anno e talora nell’ambito dello stesso anno scolastico.
La soluzione proposta però non è condivisibile, poiché prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici di stipulare contratti di prestazione di lavoro autonomo con privati per attività di sostegno continuata negli anni, purché senza “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Ciò vorrebbe dire che le scuole dovrebbero autonomamente trovare tali risorse.
Tale soluzione è inaccettabile perché trasforma il diritto al sostegno, che è costituzionalmente garantito come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultima la sentenza n° 80 del 2010), in una situazione variabile da scuola a scuola e da caso a caso a seconda che il Dirigente Scolastico riesca a realizzare economie nel proprio bilancio od ottenga sponsorizzazione da terzi.
Ciò trasformerebbe il diritto al sostegno continuato negli anni con la stessa persona in una possibilità realizzabile solo per alcuni e non per tutti, in violazione palese dell’art. 3 della Costituzione.
A parte la considerazione che le scuole oggi a causa dei tagli finanziari non sono più in grado di realizzare economie, la soluzione proposta di stipulare contratti con privati sembra contrastare con l’art. 40 comma 1 III periodo della legge finanziaria n. 449 del 1997 secondo cui “è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”. E ciò anche se la stipula avvenisse con donazioni da parte di sponsor.
È vero che una legge successiva può abrogare in modo esplicito o implicito (come in questo caso) una norma precedente (come quella della legge n. 449 citata), ma è altresì vero che qualora tale abrogazione dovesse intervenire rimane pur sempre invalicabile la qualificazione, operata dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, del sostegno didattico come un livello essenziale delle prestazioni scolastiche di cui all’art. 117 comma 1 lettera m) della Costituzione "che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Invece della soluzione formulata nel Disegno di legge, che non può garantire su tutto il territorio nazionale la realizzazione di questo livello essenziale della continuità, il mondo delle Associazioni (e non solo quelle aderenti alla FISH di cui AIPD fa parte) da tempo avanza proposte per assicurare la continuità dello stesso docente di sostegno:
- per i docenti specializzati di ruolo un obbligo di permanenza decennale sul sostegno superiore a quello attuale di cinque anni;
- per i docenti precari la nomina di supplenza per la durata di un ciclo scolastico (ad esempio 3 anni per la scuola dell’infanzia e la scuola media, ecc.) invece dell’attuale nomina annuale.
La soluzione prospettata dal Disegno di legge potrebbe invece trovare applicazione per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento per i quali la legge n. 170 del 2010 esclude il diritto al sostegno pagato dal sistema pubblico d’istruzione.
Si confida che i due proponenti, i parlamentari tutti e il MIUR ritengano condivisibile queste soluzioni e le facciano proprie, integrando il Disegno di legge che, si ribadisce, si è proposto un obiettivo da tempo auspicato dalle famiglie.
COMUNICATO STAMPA
“PRIVATIZZARE IL SOSTEGNO È INACCETTABILE”
Il Disegno di Legge Atto Senato n. 2594 presentato dai Senatori Bevilacqua e Gentile depositato il 2 marzo
2011 e recante “Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità” è volto ad uno scopo
condivisibile, cioè quello di ridurre la discontinuità nel sostegno didattico degli alunni con disabilità che
provoca in loro grave disorientamento, a causa dell’alternarsi di docenti per il sostegno di anno in anno e
talora nell’ambito dello stesso anno scolastico.
La soluzione proposta però non è condivisibile, poiché prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici di
stipulare contratti di prestazione di lavoro autonomo con privati per attività di sostegno continuata negli
anni, purché senza “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Ciò vorrebbe dire che le
scuole dovrebbero autonomamente trovare tali risorse.
Tale soluzione è inaccettabile perché trasforma il diritto al sostegno, che è costituzionalmente garantito
come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultima la sentenza n° 80 del
2010), in una situazione variabile da scuola a scuola e da caso a caso a seconda che il Dirigente Scolastico
riesca a realizzare economie nel proprio bilancio od ottenga sponsorizzazione da terzi.
Ciò trasformerebbe il diritto al sostegno continuato negli anni con la stessa persona in una possibilità
realizzabile solo per alcuni e non per tutti, in violazione palese dell’art. 3 della Costituzione.
A parte la considerazione che le scuole oggi a causa dei tagli finanziari non sono più in grado di realizzare
economie, la soluzione proposta di stipulare contratti con privati sembra contrastare con l’art. 40 comma
1 III periodo della legge finanziaria n. 449 del 1997 secondo cui “è consentita, altresì, alle istituzioni
scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curricolari per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche”. E ciò anche se la stipula avvenisse
con donazioni da parte di sponsor.
È vero che una legge successiva può abrogare in modo esplicito o implicito (come in questo caso) una norma
precedente (come quella della Legge n. 449 citata), ma è altresì vero che qualora tale abrogazione dovesse
intervenire rimane pur sempre invalicabile la qualificazione, operata dalla giurisprudenza costante della Corte
Costituzionale, del sostegno didattico come un livello essenziale delle prestazioni scolastiche di cui all’art. 117
comma 1 lettera m) della Costituzione “che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Invece della soluzione formulata nel Disegno di Legge, che non può garantire su tutto il territorio nazionale la
realizzazione di questo livello essenziale della continuità, il mondo delle Associazioni (e non solo quelle aderenti alla
FISH di cui AIPD fa parte) da tempo avanza proposte per assicurare la continuità dello stesso docente di sostegno:
- per i docenti specializzati di ruolo un obbligo di permanenza decennale sul sostegno superiore a quello
attuale di cinque anni;
- per i docenti precari la nomina di supplenza per la durata di un ciclo scolastico (ad esempio 3 anni
per la scuola dell’infanzia e la scuola media, ecc.) invece dell’attuale nomina annuale.
La soluzione prospettata nel Disegno di Legge potrebbe invece trovare applicazione per gli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento per i quali la Legge n° 170 del 2010 esclude il diritto al sostegno
pagato dal sistema pubblico d’istruzione.
Si confida che i due proponenti, i parlamentari tutti e il MIUR ritengano condivisibile queste soluzioni e le
facciano proprie, integrando il Disegno di Legge che, si ribadisce, si è proposto un obiettivo da tempo
auspicato dalle famiglie.
Avv. Salvatore Nocera
Mario Berardi
Scarica qui (http://www.aipd.it/userfiles/file/CS_AIPD_DDL_AS2594_Bevilacqua-Gentile.pdf) il comunicato stampa dell'AIPD
Dal sito AIPD
Il Disegno di Legge Atto Senato n. 2594 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00529938.pdf) presentato dai Senatori Bevilacqua e Gentile depositato il 2 marzo 2011 e recante “Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità” è volto ad uno scopo condivisibile, cioè quello di ridurre la discontinuità nel sostegno didattico degli alunni con disabilità che provoca in loro grave disorientamento, a causa dell’alternarsi di docenti per il sostegno di anno in anno e talora nell’ambito dello stesso anno scolastico.
La soluzione proposta però non è condivisibile, poiché prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici di stipulare contratti di prestazione di lavoro autonomo con privati per attività di sostegno continuata negli anni, purché senza “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Ciò vorrebbe dire che le scuole dovrebbero autonomamente trovare tali risorse.
Tale soluzione è inaccettabile perché trasforma il diritto al sostegno, che è costituzionalmente garantito come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultima la sentenza n° 80 del 2010), in una situazione variabile da scuola a scuola e da caso a caso a seconda che il Dirigente Scolastico riesca a realizzare economie nel proprio bilancio od ottenga sponsorizzazione da terzi.
Ciò trasformerebbe il diritto al sostegno continuato negli anni con la stessa persona in una possibilità realizzabile solo per alcuni e non per tutti, in violazione palese dell’art. 3 della Costituzione.
A parte la considerazione che le scuole oggi a causa dei tagli finanziari non sono più in grado di realizzare economie, la soluzione proposta di stipulare contratti con privati sembra contrastare con l’art. 40 comma 1 III periodo della legge finanziaria n. 449 del 1997 secondo cui “è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”. E ciò anche se la stipula avvenisse con donazioni da parte di sponsor.
È vero che una legge successiva può abrogare in modo esplicito o implicito (come in questo caso) una norma precedente (come quella della legge n. 449 citata), ma è altresì vero che qualora tale abrogazione dovesse intervenire rimane pur sempre invalicabile la qualificazione, operata dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, del sostegno didattico come un livello essenziale delle prestazioni scolastiche di cui all’art. 117 comma 1 lettera m) della Costituzione "che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Invece della soluzione formulata nel Disegno di legge, che non può garantire su tutto il territorio nazionale la realizzazione di questo livello essenziale della continuità, il mondo delle Associazioni (e non solo quelle aderenti alla FISH di cui AIPD fa parte) da tempo avanza proposte per assicurare la continuità dello stesso docente di sostegno:
- per i docenti specializzati di ruolo un obbligo di permanenza decennale sul sostegno superiore a quello attuale di cinque anni;
- per i docenti precari la nomina di supplenza per la durata di un ciclo scolastico (ad esempio 3 anni per la scuola dell’infanzia e la scuola media, ecc.) invece dell’attuale nomina annuale.
La soluzione prospettata dal Disegno di legge potrebbe invece trovare applicazione per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento per i quali la legge n. 170 del 2010 esclude il diritto al sostegno pagato dal sistema pubblico d’istruzione.
Si confida che i due proponenti, i parlamentari tutti e il MIUR ritengano condivisibile queste soluzioni e le facciano proprie, integrando il Disegno di legge che, si ribadisce, si è proposto un obiettivo da tempo auspicato dalle famiglie.
COMUNICATO STAMPA
“PRIVATIZZARE IL SOSTEGNO È INACCETTABILE”
Il Disegno di Legge Atto Senato n. 2594 presentato dai Senatori Bevilacqua e Gentile depositato il 2 marzo
2011 e recante “Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità” è volto ad uno scopo
condivisibile, cioè quello di ridurre la discontinuità nel sostegno didattico degli alunni con disabilità che
provoca in loro grave disorientamento, a causa dell’alternarsi di docenti per il sostegno di anno in anno e
talora nell’ambito dello stesso anno scolastico.
La soluzione proposta però non è condivisibile, poiché prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici di
stipulare contratti di prestazione di lavoro autonomo con privati per attività di sostegno continuata negli
anni, purché senza “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Ciò vorrebbe dire che le
scuole dovrebbero autonomamente trovare tali risorse.
Tale soluzione è inaccettabile perché trasforma il diritto al sostegno, che è costituzionalmente garantito
come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultima la sentenza n° 80 del
2010), in una situazione variabile da scuola a scuola e da caso a caso a seconda che il Dirigente Scolastico
riesca a realizzare economie nel proprio bilancio od ottenga sponsorizzazione da terzi.
Ciò trasformerebbe il diritto al sostegno continuato negli anni con la stessa persona in una possibilità
realizzabile solo per alcuni e non per tutti, in violazione palese dell’art. 3 della Costituzione.
A parte la considerazione che le scuole oggi a causa dei tagli finanziari non sono più in grado di realizzare
economie, la soluzione proposta di stipulare contratti con privati sembra contrastare con l’art. 40 comma
1 III periodo della legge finanziaria n. 449 del 1997 secondo cui “è consentita, altresì, alle istituzioni
scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curricolari per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche”. E ciò anche se la stipula avvenisse
con donazioni da parte di sponsor.
È vero che una legge successiva può abrogare in modo esplicito o implicito (come in questo caso) una norma
precedente (come quella della Legge n. 449 citata), ma è altresì vero che qualora tale abrogazione dovesse
intervenire rimane pur sempre invalicabile la qualificazione, operata dalla giurisprudenza costante della Corte
Costituzionale, del sostegno didattico come un livello essenziale delle prestazioni scolastiche di cui all’art. 117
comma 1 lettera m) della Costituzione “che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Invece della soluzione formulata nel Disegno di Legge, che non può garantire su tutto il territorio nazionale la
realizzazione di questo livello essenziale della continuità, il mondo delle Associazioni (e non solo quelle aderenti alla
FISH di cui AIPD fa parte) da tempo avanza proposte per assicurare la continuità dello stesso docente di sostegno:
- per i docenti specializzati di ruolo un obbligo di permanenza decennale sul sostegno superiore a quello
attuale di cinque anni;
- per i docenti precari la nomina di supplenza per la durata di un ciclo scolastico (ad esempio 3 anni
per la scuola dell’infanzia e la scuola media, ecc.) invece dell’attuale nomina annuale.
La soluzione prospettata nel Disegno di Legge potrebbe invece trovare applicazione per gli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento per i quali la Legge n° 170 del 2010 esclude il diritto al sostegno
pagato dal sistema pubblico d’istruzione.
Si confida che i due proponenti, i parlamentari tutti e il MIUR ritengano condivisibile queste soluzioni e le
facciano proprie, integrando il Disegno di Legge che, si ribadisce, si è proposto un obiettivo da tempo
auspicato dalle famiglie.
Avv. Salvatore Nocera
Mario Berardi
Scarica qui (http://www.aipd.it/userfiles/file/CS_AIPD_DDL_AS2594_Bevilacqua-Gentile.pdf) il comunicato stampa dell'AIPD