abile
11-12-2010, 09:43
Una lunga azione di pressione unita ad un’efficace campagna di comunicazione promosse da alcune associazioni di familiari di persone con sindrome di Down, ha sortito un risultato insperato presso INPS relativamente agli accertamenti sanitari cui questi sono soggetti ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.
All’INPS, come noto, sono affidati i compiti di verifica ordinaria su tutti i verbali di accertamento dell’invalidità, nonché la verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. Piano straordinario di controllo sulle cosiddette “false invalidità”).
Dopo le polemiche e le interrogazioni parlamentari insorte dopo l’emanazione, da parte di INPS, di Linee guida operative sull’invalidità civile che rivedono fra l’altro, per via amministrativa, i requisiti per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento già fissati dal Legislatore, l’Istituto dirama il 9 dicembre 2010 il Messaggio 31125 in cui fornisce indicazioni rispetto alle persone con sindrome di Down.
Quali novità
Precisa innanzitutto l’INPS che “nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento.”
Primo effetto: viene riconosciuto - unico caso nel panorama dell’invalidità civile – un automatismo fra una specifica patologia e la concessione dell’indennità di accompagnamento.
La seconda indicazione del Direttore generale di INPS è altrettanto interessante: sia in fase di verifica ordinaria (quella che segue l’accertamento dell’invalidità da parte della Commissione ASL) che in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. verifiche straordinarie) “deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007 (...) anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (...).”
Questo significa che:
■a) ai verbali che arrivano dalle ASL per la verifica ordinaria, viene applicato il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 quello che impone l’esenzione da qualsiasi successiva verifica; inoltre, sulla base della documentazione sanitaria da cui risulti la sindrome di Down, l’INPS non procede a visita diretta come invece sarebbe nelle sue facoltà;
■b) nel caso di visite volte alla verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (ad esempio gli attuali controlli sulle “false invalidità”) è sufficiente la presentazione della documentazione sanitaria comprovante la sindrome di Down (INPS non dice quale sia) per evitare la visita diretta e per vedersi “attribuire” il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007.
fonte: http://www.handylex.org/gun/invalidita_sindrome_down_INPS.shtml
All’INPS, come noto, sono affidati i compiti di verifica ordinaria su tutti i verbali di accertamento dell’invalidità, nonché la verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. Piano straordinario di controllo sulle cosiddette “false invalidità”).
Dopo le polemiche e le interrogazioni parlamentari insorte dopo l’emanazione, da parte di INPS, di Linee guida operative sull’invalidità civile che rivedono fra l’altro, per via amministrativa, i requisiti per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento già fissati dal Legislatore, l’Istituto dirama il 9 dicembre 2010 il Messaggio 31125 in cui fornisce indicazioni rispetto alle persone con sindrome di Down.
Quali novità
Precisa innanzitutto l’INPS che “nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento.”
Primo effetto: viene riconosciuto - unico caso nel panorama dell’invalidità civile – un automatismo fra una specifica patologia e la concessione dell’indennità di accompagnamento.
La seconda indicazione del Direttore generale di INPS è altrettanto interessante: sia in fase di verifica ordinaria (quella che segue l’accertamento dell’invalidità da parte della Commissione ASL) che in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (es. verifiche straordinarie) “deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007 (...) anche su base meramente documentale, gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (...).”
Questo significa che:
■a) ai verbali che arrivano dalle ASL per la verifica ordinaria, viene applicato il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 quello che impone l’esenzione da qualsiasi successiva verifica; inoltre, sulla base della documentazione sanitaria da cui risulti la sindrome di Down, l’INPS non procede a visita diretta come invece sarebbe nelle sue facoltà;
■b) nel caso di visite volte alla verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari (ad esempio gli attuali controlli sulle “false invalidità”) è sufficiente la presentazione della documentazione sanitaria comprovante la sindrome di Down (INPS non dice quale sia) per evitare la visita diretta e per vedersi “attribuire” il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007.
fonte: http://www.handylex.org/gun/invalidita_sindrome_down_INPS.shtml