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Visualizza la versione completa : Fruizione dei permessi legge 104 durante il congedo straordinario



pat65
02-11-2010, 15:04
Io ho sempre saputo che durante il periodo di congedo straordinario non si potessero prendere i 3 giorni di permesso mensili e invece sembra che si puo' fare, questa e' la circolare INPS che lo specifica, in particolare al punto 7:

Circolare n.53 del 29-4-2008
OGGETTO: ||nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di
cui all’articolo 33 della legge n.104/92|||
SOMMARIO: 1. Gestione informatica delle domande
2. Natura giuridica del provvedimento di riconoscimento del diritto alla
fruizione del beneficio
3. Programma di assistenza
4. Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla
fruizione dei permessi
5. Validità temporale della certificazione provvisoria
6. Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i
permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi
previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile
7. Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario
con i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92
Premessa
La crescita della domanda di servizio espressa dai diversi portatori di interesse
(principalmente lavoratori ed aziende) in termini non soltanto quantitativi, ma
anche qualitativi, nell'area dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili e
rivolta alle strutture centrali e periferiche dell'Istituto, impone una riconsiderazione
delle attuali prassi operative, finalizzata a conseguire maggiore tempestività,
trasparenza e correttezza nella concessione dei benefici in questione.
1) Gestione informatica delle domande
In tale contesto, assume importanza fondamentale la gestione dell'intero processo
mediante le specifiche applicazioni informatiche ed a tale scopo si dispone che, con
decorrenza immediata:
1. tutte le domande siano sottoposte a protocollazione informatica,
2. tutte le domande siano acquisite nella procedura di gestione,
3. tanto il provvedimento di concessione, quanto quello di diniego dei permessi e
dei congedi siano esclusivamente prodotti dalla procedura di gestione ed inviati
al lavoratore ed al rispettivo datore di lavoro. A tale proposito si allega lo
schema di lettera di accoglimento.
2) Natura giuridica del provvedimento dell'Istituto di riconoscimento del
diritto alla fruizione dei permessi
Riguardo alla natura ed all'efficacia del provvedimento dell'Istituto di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi de quo, è necessario offrire
agli operatori delle Sedi ed alle diverse categorie di utenti, ulteriori informazioni.
A tale proposito risulta particolarmente chiarificatrice la sentenza 5 gennaio 2005
n.175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, nella quale viene, innanzitutto,
enunciato il seguente principio fondamentale: "è il datore di lavoro destinatario
dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore
che assiste una persona con handicap in situazione di gravità".
La stessa sentenza rimarca anche un altro principio, non meno importante del
precedente, e precisamente: "la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato
a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte..., attiene esclusivamente
all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del
permesso retribuito".
Da tutto quanto sopra esposto, emerge con nettezza come il provvedimento di
riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n.104/1992
emanato dall'Istituto, incida esclusivamente sul rapporto previdenziale (che, come
noto, si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario
il lavoratore ), e come il suo contenuto si sostanzi in un'autorizzazione preventiva al
datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo
con i contributi obbligatori.
Conformemente a quanto enunciato dalla Suprema Corte, si può,dunque, affermare
che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto
l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto
alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della
sussistenza dei requisiti di legge.
In tale contesto l'INPS, al cui carico è posto l'onere finanziario dei benefici in
questione, interviene esclusivamente, in una logica di controllo preventivo generale
circa la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza
dell'erogazione economica, tanto più laddove questa avvenga per pagamento
diretto (come avviene nel caso dei lavoratori agricoli ), non potendo e non dovendo
intervenire nella concessione specifica dei permessi, che rientra esclusivamente
nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro.
3) Programma di assistenza
La circolare 90/2007 aveva previsto, per il richiedente i permessi di cui alla legge
104/92 che risiedesse o lavorasse in luogo distante da quello in cui risiedeva il
soggetto disabile, la presentazione, all’atto della richiesta, di un programma di
assistenza a firma congiunta con la persona da assistere, consistente in una
pianificazione motivata delle modalità con cui si intendesse assistere il disabile in
situazione di gravità.
Tale modalità, a garanzia del disabile e dell’Istituto, ha incontrato diverse difficoltà
attuative.
Scopo della suddetta programmazione era quello di poter accertare, nel precipuo
interesse del disabile e a tutela della correttezza sostanziale dell’erogazione
economica, il requisito della continuità dell’assistenza, richiesto dall’art. 33, comma
3 della legge 104/92.
Ciò premesso, anche a seguito di approfondimenti sollecitati dal Garante per la
Protezione dei dati Personali e con sua approvazione, facendo seguito alle
indicazioni contenute al punto precedente (2) relativamente alla natura giuridica del
provvedimento dell’Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
cui all’art. 33 della legge 104/92 , si precisa quanto segue:
la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza
dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi, e’ un potere che compete
esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto
lavorativo (anche alla luce dell’orientamento giuridico espresso dalla citata sentenza
della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro del 5 gennaio 2005 n. 175), nell’esercizio
del diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei
permessi citati.
Le sedi, pertanto, dovranno da adesso in avanti astenersi dal richiedere detto
programma.
E’ in corso di revisione la nuova modulistica che sarà successivamente pubblicata
nella banca dati on line.
4) Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla
fruizione dei permessi
In considerazione del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda, il
richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare
entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o
delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a :
• l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità
grave,
• la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della
commissione ASL,
• le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
• la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità
grave, da parte di altri familiari;
allo scopo di ridurre gli oneri dell’utenza per la fruizione dei benefici di legge, e di
concentrare le risorse umane dedicate al processo prestazioni a sostegno del
reddito su attività a maggior valore aggiunto nell’ottica del cliente, si dispone che
per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei
permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto
limite temporale di validità, con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di
riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.
5) Validità temporale della certificazione provvisoria
Analogamente a quanto indicato nel punto precedente (4), allo scopo di evitare che
sul cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo nella conclusione del
complesso procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità
(obiettivo al quale tende la stessa ratio dell’art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n.423), si può ritenere che, laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della
legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella
patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficace fino all’accertamento
definitivo da parte della commissione.
In tal caso, il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda
presentata alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006,
la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni
che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
Inoltre, non essendo più previsto per la cosiddetta certificazione provvisoria il
termine di validità di sei mesi, per prevenire l’eventuale indebita fruizione da parte
del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato riconoscimento della
condizione di gravità dell’handicap da parte della citata commissione, sarà cura
delle Sedi verificare periodicamente, attraverso la consultazione della procedura
INVCIV-NEW, l’esito dell’accertamento definitivo.
6) Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i
permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi previsti
dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile
Sempre nell’ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti dall’attuale
normativa, si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei
permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre
giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave,
senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del
lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in
condizioni di disabilità grave.
In proposito si chiarisce, come specificato in apposito parere ministeriale, che la
capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare anch’esso in
condizioni di disabilità grave, non necessariamente sono riconducibili ad una
idoneità suscettibile di accertamento medico-legale.
Sicchè l’acquisizione del parere dei Dirigenti medico legali di sede, di fatto non
appare piu’ necessitato.
7) Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo
straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92
L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il
periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art. 33
della legge 104/92.
Si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso
disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della
fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.
Tale interpretazione, del resto, non sembra causare alcun onere economico
aggiuntivo, comportando esclusivamente un'anticipazione dell’esercizio del diritto
al congedo straordinario fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti
gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.
Il Direttore generale
Crecco
Istituto Nazionale Data
della Previdenza Sociale