elsy63
27-02-2009, 17:56
*Il caso*
Nell'aprile del 2008 il Tribunale di Savona (giudice del lavoro) ha
finalmente sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non
prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del
permesso mensile retribuito, riservandolo in via esclusiva ai parenti ed
affini entro il terzo grado del disabile.
*L'esito*
La Corte Costituzionale si è espressa sul caso specifico, rigettando il
dubbio di legittimità costituzionale con Ordinanza n. 35 del 26 gennaio
2009 <http://www.handylex.org/stato/s260109b.shtml>.
Al di là della delusione, vanno lette con attenzione le premesse utili
ad una eventuale successiva azione. La Consulta infatti annota alcuni
rilievi interessanti: il Tribunale di Savona ha omesso di fornire
ulteriori precisazioni circa la consistenza del nucleo familiare del
disabile e di riferire se questi abbia parenti o affini entro il terzo
grado conviventi ed idonei a provvedere alla sua assistenza ed a
garantirgli il diritto alla salute. Inoltre non ha adeguatamente
motivato in merito all'asserita violazione degli articoli 2 e 32 della
Corte Costituzionale. Infine, la carente descrizione del caso
rappresenta un difetto di motivazione e preclude l'esame nel merito
della presente questione di legittimità costituzionale.
Nella sostanza: se il Tribunale avesse motivato ed argomentato più
approfonditamente il caso e il dubbio di legittimità costituzionale,
l'esito sarebbe stato diverso, vista anche la dimostrata sensibilità ed
attenzione della Corte su tali aspetti.
*Il dibattimento*
Annotiamo a margine che nel dibattimento è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
fosse dichiarata infondata.
Segnaliamo anche che secondo l'INPS, pure intervenuta in giudizio,
l'esclusione dei conviventi more uxorio dall'elenco dei soggetti
beneficiari dei permessi retribuiti troverebbe una ragionevole
giustificazione nel fatto che detto beneficio deve essere riconosciuto
/«a categorie di persone legate da *solidi e certi legami familiari* che
non possono essere che quelli derivanti dall'appartenere alla cerchia
dei familiari legittimi»/.
* Ordinanza della Corte Costituzionale n. 35 del 26 gennaio 2009
<http://www.handylex.org/stato/s260109b.shtml>
* Schede sui permessi lavorativi
<http://www.handylex.org/disabili/permessi_legge_104.shtml>
/
Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2009
Nell'aprile del 2008 il Tribunale di Savona (giudice del lavoro) ha
finalmente sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non
prevede il convivente more uxorio fra i soggetti beneficiari del
permesso mensile retribuito, riservandolo in via esclusiva ai parenti ed
affini entro il terzo grado del disabile.
*L'esito*
La Corte Costituzionale si è espressa sul caso specifico, rigettando il
dubbio di legittimità costituzionale con Ordinanza n. 35 del 26 gennaio
2009 <http://www.handylex.org/stato/s260109b.shtml>.
Al di là della delusione, vanno lette con attenzione le premesse utili
ad una eventuale successiva azione. La Consulta infatti annota alcuni
rilievi interessanti: il Tribunale di Savona ha omesso di fornire
ulteriori precisazioni circa la consistenza del nucleo familiare del
disabile e di riferire se questi abbia parenti o affini entro il terzo
grado conviventi ed idonei a provvedere alla sua assistenza ed a
garantirgli il diritto alla salute. Inoltre non ha adeguatamente
motivato in merito all'asserita violazione degli articoli 2 e 32 della
Corte Costituzionale. Infine, la carente descrizione del caso
rappresenta un difetto di motivazione e preclude l'esame nel merito
della presente questione di legittimità costituzionale.
Nella sostanza: se il Tribunale avesse motivato ed argomentato più
approfonditamente il caso e il dubbio di legittimità costituzionale,
l'esito sarebbe stato diverso, vista anche la dimostrata sensibilità ed
attenzione della Corte su tali aspetti.
*Il dibattimento*
Annotiamo a margine che nel dibattimento è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
fosse dichiarata infondata.
Segnaliamo anche che secondo l'INPS, pure intervenuta in giudizio,
l'esclusione dei conviventi more uxorio dall'elenco dei soggetti
beneficiari dei permessi retribuiti troverebbe una ragionevole
giustificazione nel fatto che detto beneficio deve essere riconosciuto
/«a categorie di persone legate da *solidi e certi legami familiari* che
non possono essere che quelli derivanti dall'appartenere alla cerchia
dei familiari legittimi»/.
* Ordinanza della Corte Costituzionale n. 35 del 26 gennaio 2009
<http://www.handylex.org/stato/s260109b.shtml>
* Schede sui permessi lavorativi
<http://www.handylex.org/disabili/permessi_legge_104.shtml>
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Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2009