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elsy63
27-10-2008, 10:24
R I C H I E S T E PER LINEE DI AZIONE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’ AI FINI SCOLASTICI:
quegli alunni che a causa di situazioni complesse necessitano di un supporto più intensivo all’apprendimento in termini qualitativi e quantitativi e quindi svolgono piani educativi personalizzati che possono essere o “semplificati” o “differenziati” rispetto a quelli dei compagni, pur rimanendo agganciati ai programmi della classe.

Si ritiene che le soluzioni proposte, se riescono a garantire il diritto allo studio degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità ed il buon andamento dell’amministrazione scolastica per la realizzazione dei diritti di tutti i compagni, giovano pure, con gli opportuni adattamenti (che richiedono minori risorse) a migliorare la qualità dell’integrazione di tutti gli alunni con disabilità.
L’integrazione generalizzata, la cui normativa in Italia costituisce vanto presso tutti gli altri Paesi del mondo, negli ultimi anni ha subito un forte calo di attenzione; in particolare durante le ultime due legislature non ci sono stati arretramenti normativi; ma i tagli alla spesa, uniti al disinteresse governativo per il mancato rispetto della normativa, hanno determinato forti arretramenti nella qualità dell’integrazione realizzata precedentemente.
Si chiede pertanto che Il Ministero voglia adottare nel più breve tempo possibile le richieste “Linee-guida per l’integrazione scolastica”, integrative di quelle adottate con l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, utilizzando le indicazioni di seguito riportate, elaborate anche alla luce della Proposta di legge F I S H A.C. n. 2003/07 e della Convenzione mondiale dei diritti umani delle persone con disabilità approvata dall’ONU il 13/12/06. Ci attendiamo ciò dal MIUR come segno concreto di rinnovato interesse politico:
(Ciascun punto evidenzia con la lettera a) la normativa di riferimento; con la lettera b) la prassi di violazione della stessa; con la lettera c) la proposta F I S H di soluzione, che può essere sostituita da altra, purché risolutiva del problema riscontrato)

NUOVI PROBLEMI URGENTI:

1- Art. 64 del D.L. n. 112/08
a) L’art 64 del DL n° 112/08 dispone la riduzione di decine di migliaia di docenti e non docenti, nonché l’aumento del numero di alunni per ogni classe.
b) Tale disposizione non esclude dal taglio gli insegnanti per le attività di sostegno né le classi frequentate da alunni con disabilità.
c) Si chiede l’approvazione di un emendamento alla legge di conversione del DL che espressamente escluda da tale disposizione sia il D.M. n. 141/99, concernente il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità, sia la L. n. 244/07 art. 2 commi 413 e 414, concernenti il numero massimo e minimo di docenti per il sostegno in organico di diritto e di fatto.

2- Ricostituzione e riconvocazione dell’osservatorio ministeriale sull’integrazione scolastica
a) La C.M. n. 262/88, a seguito della famosa sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, ha istituito un Osservatorio ministeriale, composto da Associazioni, Dirigenti e funzionari ministeriali ed esperti di altre Amministrazioni, quale organo di consulenza e proposta al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca e delle altre Amministrazioni che, per legge, hanno competenze sul processo d’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
b) Il precedente Governo, pur avendo istituito i due organi interni allo stesso e cioè l’Assemblea delle Associazioni ed il Comitato tecnico-scientifico, non ha previsto la presenza di Funzionari ministeriali né del MIUR, né di altre amministrazioni; né ha ripristinato l’organismo di raccordo fra i due organi con funzioni operative. La conseguenza è stata una quasi inesistente attività dell’Osservatorio.
c) Si chiede la ricostituzione dell’Osservatorio e l’immediata convocazione prima dell’inizio delle lezioni di Settembre prossimo, per conoscere gli orientamenti dell’On. Ministro Gelmini sull’integrazione nel quadro del miglioramento della Scuola, anche alla luce del presente documento.

3- Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008
a) La Conferenza Stato regioni ha approvato l’Intesa sui criteri di accoglienza e di presa in carico degli alunni con disabilità, col consenso di tutte le regioni, sia quelle governate dal centro-destra che quelle governate dal centro-sinistra.
b) Essa apporta notevoli miglioramenti alla normativa vigente, specie per i rapporti interistituzionali; ma non se ne è avviata l’attuazione in vista del prossimo anno scolastico e di quello successivo che, amministrativamente, si apre con le iscrizioni del gennaio 2009.
c) Si chiede che vengano rilanciati i contenuti dell’Intesa e la stipula degli accordi di programma regionali e sub-regionali che soli possono garantire le scuole come servizi territoriali decentrati ed autonomi, inseriti nella rete dei servizi locali, grazie al cui coordinamento si può realizzare una migliore qualità dell’integrazione nella logica di scuole di eccellenza.

4- Formazione iniziale ed in servizio dei docenti
a) Il decreto delegato n. 227/2006 prevede una formazione iniziale sull'integrazione scolastica rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che una formazione permanente in servizio e la specializzazione dei docenti per il sostegno.
b) Nella prassi sino ad oggi solo alcuni corsi universitari hanno previste semestralità significative su questo aspetto fondamentale del sistema di istruzione. Ciò ha favorito, per un verso, la delega ai soli docenti per il sostegno da parte dei docenti curricolari, per l'altro, un sempre più frequente ricorso dei genitori alla magistratura che ha concesso, negli ultimi tre anni, oltre 1000 casi di aumento di ore di sostegno.
c) Nell’ambito dell’approvazione del DdL Aprea A.C. n. 953 che prevede all’art. 13 comma 3 la formazione iniziale di tutti gli aspiranti all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, si propone la previsione di un adeguato numero di semestralità per la formazione iniziale di tutti gli aspiranti docenti concernenti la pedagogia, la psicologia e la didattica dell'integrazione scolastica con riguardo anche agli alunni in situazione di gravità. Si propone un arricchimento dei programmi di specializzazione per il sostegno concernente anche le problematiche degli alunni in situazione di gravità. Si propone, inoltre, che sia resa obbligatoria per tutti i tutti i docenti, tramite accordi con i sindacati, la formazione in servizio sull'integrazione scolastica del tipo di disabilità da seguire, con particolare attenzione agli alunni con handicap in situazione di gravità. Si propone una specifica formazione iniziale ed in servizio sull'integrazione scolastica dei dirigenti scolastici.

5- Continuità didattica
a) La L. 662/96 all'art. 1 comma 75 ribadisce il principio, più volte enunciato nella normativa, della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno.
b) Nella prassi tale continuità rimane inapplicata, infatti, gli insegnanti per il sostegno con nomina a tempo indeterminato, dopo 5 anni possono passare su cattedra comune. Quelli a tempo determinato hanno una nomina annuale e talora si succedono nello stesso anno ricevendo, taluni una nomina provvisoria in attesa dell' "avente diritto" e quindi altri una nomina definitiva ad anno scolastico da tempo iniziato.
c) In alternativa alla istituzione di un’apposita classe di concorso per gli insegnanti di sostegno, accettabile solo con la permanenza in essa dei docenti per tutti gli anni di insegnamento, fatte salve le normali condizioni di passaggio di cattedra, si propone un aumento degli anni di permanenza su posti di sostegno, incentivata in forma non monetaria. Si propone, altresì, che venga estesa anche ai docenti precari il disposto dell'art. 461 del decreto legislativo 297/94 secondo il quale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni un docente non può essere spostato di sede. In tal caso dovrà essere garantito punteggio e stipendio ai docenti precari che, a seguito di ricorsi o altre circostanze, avrebbero diritto alla nomina dopo il ventesimo giorno. Occorre, infine, prevedere che i contratti a tempo determinato abbiano validità per un biennio o un triennio a seconda che trattasi di un ciclo di studi biennale o triennale (primo triennio della scuola primaria, triennio della scuola secondaria di primo grado, triennio della scuola secondaria di secondo grado). La continuità dovrà riguardare la permanenza del docente nella classe frequentata dall’alunno. A tal fine qualora il docente venga nominato per più alunni si dovrebbe riuscire a dare nomine parallele relative allo stesso anno di corso. Ciò sarebbe facilitato dalla previsione della proposta di legge dell’On. Aprea, A.C. n. 953 che all’art. 16 attribuisce alle singole scuole la formulazione delle graduatorie per la nomina dei docenti.

6- Sospensione dei corsi di specializzazione on line dell’università di Venezia
a) L’art. 14 della L. n. 104/92 stabilisce che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all’integrazione scolastica è svolta solo dalle Università e la normativa nazionale conseguente prevede un numero chiuso di aspiranti, indicato sulla base di un parere del Direttore Scolastico Regionale per ogni università, con obbligo di frequenza.
b) L’On. Mussi, precedente Ministro dell’Università, ha autorizzato nel 2007 la Scuola di specializzazione dell’Università di Venezia a gestire un corso per 1350 aspiranti anche al di fuori del veneto e da svolgersi anche in altre sedi, con almeno la metà delle ore di insegnamento da effettuarsi on line, cioè senza obbligo di frequenza.
c) Si chiede la sospensione di tale corso ed il divieto di ri-proposizione ovunque in futuro, poiché l’eccessivo numero di studenti e la scarsa frequenza alle lezioni contrastano con la logica formativa di chi dovrà svolgere il delicatissimo compito di accompagnamento didattico di alunni con specifici bisogni educativi speciali.


PROBLEMI DENUNCIATI DA TEMPO LA CUI SOLUZIONE NON PUO’ ESSERE ULTERIORMENTE RINVIATA

1. Finalità dell’integrazione
a) L'art. 12 comma 3 L. 104/92 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, negli scambi relazionali.
b) Nella prassi spesso questi alunni vengono isolati dai compagni impedendo la realizzazione degli obiettivi indicati, gli interventi personalizzati vengono spesso "scambiati" per interventi individuali, contro la logica dell'integrazione.
c) Occorre un programma di formazione, anche specialistica per tipologie di disabilità, degli operatori scolastici ed extrascolastici, che consenta loro di realizzare gli obiettivi con una programmazione maggiormente integrata.

2. Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale: continuità degli operatori sanitari.
a) L' art. 12 comma 5 L. 104/92 stabilisce che gli operatori della ASL che formulano la diagnosi funzionale debbano partecipare alla formulazione del PDF e del PEI per garantire la continuità di presa in carico del progetto di integrazione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia.
b) Nella prassi il personale sanitario è numericamente scarso, insufficientemente formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità ed assenze dagli incontri.
c) Occorre che le Regioni, con atto deliberativo, garantiscano unità multidisciplinari stabili con la presenza di figure professionali competenti, anche nel campo degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità, con una più approfondita specializzazione. All’individuazione degli obiettivi deve contribuire anche la famiglia, pure tramite esperti di sua fiducia, sulla base del suo diritto-dovere di scegliere le mete educative e gli strumenti relativi fra quelli validati a livello di buone prassi (confronta anche l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 art. 2). Le Unità multidisciplinari devono costituire una continuità con le Unità valutative dell'handicap che dovrebbero intervenire prima dell'ingresso nella scuola e con quelle successive alla scuola e devono assumere il ruolo fin qui svolto dalle commissioni medico-legali, affinché i servizi e i trasferimenti monetari siano attribuiti da un solo decisore. Si chiede al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per il tramite del MIUR, un aumento di interventi riabilitativi secondo le necessità dei bambini con disabilità, con particolare attenzione agli alunni con sordità grave e profonda, ritardi intellettivi e relazionali, con conseguente aumento del numero dei riabilitatori, avendo particolare riguardo ai logopedisti. A tal proposito si precisa che le attività riabilitative debbono svolgersi in orario pomeridiano, per non sottrarre gli alunni con disabilità all’esercizio del diritto allo studio. Infine si chiede che il servizio di neuropsichiatria infantile e gli altri servizi per l’età evolutiva mantengano la presa in carico degli alunni con disabilità per tutto il periodo di frequenza scolastica, anche oltre il raggiungimento della maggiore età.
Le strutture sociali e sanitarie dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sulle scuole o gli istituti presenti nel territorio, onde evitare un‘affannosa ricerca ai genitori. Questo implica una collaborazione attiva tra i servizi e le scuole e gli istituti presenti nel territorio.

3. Necessità di rafforzare il ruolo delle famiglie e dei docenti curricolari
a) L'art. 12 comma 5 L. 104/92 e il DPR applicativo del 24/2/1994 stabiliscono che alla formulazione del PDF e del PEI debbano partecipare le famiglie e tutti i docenti della classe. Inoltre l’art. 2 dell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 stbilisce che alla formulazione della Diagnosi Funzionale partecipino anche gli operatori scolastici e la famiglia.
b) Nella prassi accade spesso che le famiglie vengano solo invitate a sottoscrivere documenti già preparati dalla scuola o dalle ASL o addirittura non vengano neppure informate di quanto progettato. Accade, inoltre, che molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina impedendo ai docenti curriculari ed ai familiari di partecipare, favorendo la logica perversa della delega al solo insegnante per le attività di sostegno.
c) Occorre una direttiva del MIUR che imponga a tutti i dirigenti scolastici di coinvolgere attivamente le famiglie e i docenti curriculari nel progetto e nella realizzazione dell'integrazione scolastica. Tutta la documentazione deve essere disponibile in ogni tempo per le famiglie.

4. Piano educativo individualizzato per gli alunni in situazioni di gravità
a) La sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha sancito il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi quelli in situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine e grado tenendo conto delle loro peculiarità e con il coinvolgimento di tutti i servizi necessari.
b) Nella prassi non vengono programmati per tempo i servizi necessari allo svolgimento di PEI (Piani Educativi Individualizzati) molto articolati. Questi PEI possono prevedere anche tempi, modi e luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni, a seconda del tipo di disabilità: ad esempio per gli alunni con autismo l'integrazione è il fine e non il mezzo.
c) Occorre programmare a partire dal momento delle iscrizioni (gennaio dell'anno precedente la frequenza scolastica) PEI che possano prevedere, a seconda dei casi, un percorso di avvicinamento alla classe di appartenenza, periodi di presenza in classe e di attività para ed extrascolastiche con la presenza di operatori appartenenti alla scuola, agli enti locali, alle ASL e dai soggetti del terzo settore.

5. Istruzione domiciliare (Protocollo d'Intesa Ministeri 24 ottobre 2003)
a) L'art. 9 della legge 104/92 stabilisce: ai minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado temporaneamente impediti per gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
b) Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi vengono privati del diritto all'istruzione se non vi è stato un precedente ricovero ospedaliero di almeno 30 giorni, che può anche significare l'abbandono scolastico
c) Occorre prevedere la possibilità di attuare progetti di istruzione domiciliare, laddove necessario, anche se non è stata preceduta da ricovero ospedaliero, purchè vi sia una prognosi di assenza dalal scuola di almeno 30 giorni. Occorre modificare in tal senso il Protocollo d'Intesa Ministeri 24 ottobre 2003 in tema di istruzione domiciliare che pretende una previa degenza ospedaliera di oltre trenta giorni.

6. Scuole "polo" per l'integrazione
a) Il Dpr n. 275/99 sull'autonomia scolastica all'art. 7 prevede la possibilità che più scuole si organizzino in rete per affrontare un problema comune: su questa base sono nate scuole "polo" e centri territoriali per l'integrazione scolastica come centri di spesa in cui concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione didattiche riguardanti singoli aspetti quali, ad esempio, l'autismo, la cecità etc. Tali risorse materiali ed umane, una volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della rete nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con quelle specifiche gravi difficoltà di apprendimento. L'ordinanza ministeriale 782/97 ha finanziato corsi di formazione in tal senso. Di recente l’art. 5 dell’intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ribadisce questa ipotesi organizzatoria.
b) Nella prassi taluni hanno inteso le scuole "polo" come scuole nelle quali concentrare, invece, anche gli alunni in situazioni di particolare gravità.
c) Occorre dare immediatamente attuazione all’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 perché vengano affrontati i problemi organizzativi della presa in carico, da parte dei comuni capofila dei piani di zona e stilati i progetti individuali di integrazione scolastica ed extrascolastica, con particolare attenzione agli alunni in situazione di gravità; ciò sulla base dell'art 14 della L. 328/2000 e degli accordi di programma che approvano i piani di zona ai sensi del successivo art. 19 della stessa legge, alla cui stipula debbono partecipare anche le reti di scuole interessate. Inoltre, le scuole "polo" verranno costituite anche sulla base di accordi con gli enti locali e con le associazioni di persone con disabilità presenti sul territorio.

7. Integrazione scuola, formazione professionale, lavoro
a) Per le scuole superiori già l'art. 68 della L. 144/99 ed oggi, il decreto delegato n. 77/2005 riguardano percorsi misti di istruzione e formazione professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stages.
b) Nella prassi gli alunni con handicap in situazioni di gravità, tranne rare eccezioni, non fruiscono di queste ipotesi organizzative che, invece, più si attagliano alle loro situazioni.
c) Occorre rilanciare gli accordi di programma fra scuola, enti locali ed ASL di cui all'art. 13 comma 1 L. 104/92 finalizzati anche alla programmazione coordinata dei servizi per l'integrazione di questi alunni, e che prevedano anche l'individuazione di "indicatori" strutturali di processo e di risultato dell'integrazione scolastica, pure degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità. E’ da chiedere alla Conferenza Stato-Regioni ed al Ministro del Lavoro, per il tramite del MIUR, che gli alunni con disabilità accedano ai corsi di formazione professionale anche se privi del diploma di terza media, come già avviene per l’accesso alla scuola superiore col semplice attestato comprovante i crediti formativi maturati. E’ necessario altresì che tali alunni possano frequentare i corsi di formazione professionale anche dopo il diciottesimo anno di età, specie se in prosecuzione del percorso scolastico, cosa attualmente vietata da molte regioni.
In considerazione dei diversi ritmi di maturazione, in particolare per i ragazzi con ritardi intellettivi, oltre a poter frequentare oltre il diciottesimo anno di età, il tempo di permanenza nel corso professionale dovrà essere stabilito dalla commissione esaminatrice del Centro di Formazione Professionale (anche in collaborazione con la ASL) e rapportato alle esigenze e situazioni del ragazzo.
Gli Uffici per l’Impiego dovranno tener conto dei tirocini svolti con valutazione positiva, dando un punteggio da aggiungere ai “Criteri e modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie degli iscritti agli elenchi provinciali dei disabili”.

8. Aree disciplinari nella scuola superiore
a) L'art. 13 comma 5 L. 104/92 prevede nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'assegnazione di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel PEI.
b) Nella prassi, mentre nella scuola media questa norma non è stata applicata (ottenendosi buoni risultati), nelle scuole superiori la sua applicazione è stata lasciata alla massima discrezionalità. Ne è conseguito talora la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, talora l'individuazione arbitraria delle aree con palese violazione del diritto allo studio degli alunni e del rispetto dei punteggi degli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a supplenze degli alunni con disabilità.
c) Si propone la disapplicazione del comma 5 dell'art. 13 sopra citato anche nella scuola superiore ed il ripristino degli elenchi degli insegnanti specializzati cui attingere per ordine di punteggio, al fine di evitare anche l'affermarsi della delega degli insegnanti curriculari ai soli insegnanti delle attività di sostegno. E' da tener presente, inoltre, che in ciascuna area sono assemblate discipline assai diverse tra loro che non danno alcuna garanzia di interventi specifici a favore dell'integrazione scolastica; (si pensi, ad esempio, che nell'area tecnologica sono presenti informatica e diritto).

9. Figure professionali
a) L'art. 35 comma 7 della L. 289/2002 stabilisce che verranno concesse deroghe circa le ore di sostegno agli alunni certificati in situazioni di particolare gravità.
b) La prassi ha mostrato come per alcuni di questi alunni più che molte ore di sostegno didattico possono risultare utili, talora, molte ore di assistenza per l'autonomia per realizzare prevalentemente gli obiettivi della comunicazione, della socializzazione degli scambi relazionali di cui al precedente punto 1; mentre per altri alunni non certificati in situazione di gravità occorrono più ore di sostegno.
c) Si propone, specie dopo l’Intesa della Conferenza Stato-regioni del 20 Marzo 2008, un’applicazione flessibile di tale norma e del conseguente DPCM n. 185/06, sui quali gravano dubbi di costituzionalità, secondo l'apposito parere del consiglio di Stato dell'Agosto 2005, nella parte in cui limitano l’assegnazione di ore aggiuntive di sostegno ai soli casi di gravità certificata.

10. Docenti per il sostegno non specializzati
a) L'art 14 L. 104/92 stabilisce che la scuola deve garantire insegnanti specializzati nelle attività di sostegno.
b) Nella prassi, a causa della mancata programmazione dei bisogni relativi al numero di docenti specializzati, quasi il 50% delle nomine riguardano docenti non specializzati.
c) Si chiede una revisione della programmazione dei corsi di specializzazione gestiti dalle Università, che tenga effettivamente conto dei bisogni di docenti specializzati sui singoli territori regionali. Si propone che la frequenza di un breve corso di formazione prima dell'inizio dell'anno scolastico sia resa obbligatoria per i docenti nominati per il sostegno senza un titolo di specializzazione e sia facoltativa per gli altri insegnanti già specializzati. Se i docenti non specializzati si rifiutano, perdono il diritto alla nomina su posto di sostegno.

11. Mancata assistenza igienica dei collaboratori scolastici
a) L'art 47, 48 e l’allegato A del CCNL del 29/11/2007 stabiliscono che l'assistenza igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso di formazione e col diritto ad un aumento stipendiale. L’accordo sottoscritto il 10 Maggio 2006 ha inserito stabilmente nello stipendio di tale personale un aumento economico per lo svolgimento di tali mansioni, che è divenuto pensionabile.
b) Nella prassi, essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento, molti di essi si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle scuole. Purtroppo il nuovo aumento stipendiale potrà di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento si rifiutino di svolgere tali mansioni, creando il caos nelle scuole.
c) Si propone l'obbligatorietà dei corsi di formazione nonché della prestazione di tali mansioni rispettando il genere degli alunni (maschio o femmina) e l'aumento del fabbisogno finanziario, pena la mancata assistenza igienica degli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità, che configura il reato di interruzione di pubblico servizio.

12. Mancata assistenza educativa
a) L'art 13 comma 3 della L. n. 104/92 stabilisce che gli Enti Locali debbano assicurare la presenza nelle scuole di assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Il decreto legislativo n. 112/98 all'art. 139 ha chiarito che tali competenze sono a carico dei Comuni per la scuola materna, elementare e media e delle province per quelle superiori, salvo diversa statuizione delle leggi regionali.
b) Nella Prassi molte Province si rifiutano di rispettare tali norme con la conseguenza di denegata assistenza educativa.
c) Si propone che, con un atto della conferenza Stato-Regioni-Città venga definitivamente chiarita la competenza delle province. Le province non debbono limitarsi all’assistenza ai soli alunni ciechi e sordi ai sensi della Legge n. 67/93, ma debbono prestare tale assistenza a tutti gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, in forza dell’art. 139 del decreto legislativo n. 112/98. L’assistenza va progettata con le famiglie e può riguardare anche interventi educativi domiciliari. A proposito del rifiuto di assistenza scolastica agli alunni con deficit intellettivi, motivato dalla dizione dell’art. 13 comma 3 L. n. 104/92 che parla di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali”, va precisato che l’art. 14 L. n. 328/00 non distingue più fra le diverse tipologie di minorazioni per la presa in carico del progetto globale di vita, anche in età scolare. Ed a proposito dell’assistenza educativa, occorre precisare che tali educatori debbono ricevere una formazione iniziale ed in servizio e deve essere normato a livello nazionale il loro profilo professionale, individuando titolo di accesso, curricolo, titolo conseguito, nonché il mansionario, come ha fatto la provincia autonoma di Trento col Regolamento dell’Aprile 2008 sui B.E.S. (Bisogni specifici di apprendimento).

13. Barriere architettoniche e senso-percettive
a) L’art. 24 della L. n. 104/92 prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive. Il DPR n. 503/96 è il Regolamento esecutivo della norma.
b) Nella prassi tali norme vengono scarsamente rispettate per le scuole e moltissimi Comuni non hanno adottato i piani finanziari per la loro applicazione.
c) Negli accordi di programma occorre prevedere la formulazione di piani finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive nelle scuole, in tempi determinati, secondo un programma prestabilito, con lo stanziamento di precise risorse economiche rispettivamente ai Comuni per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e alle Province per la scuola secondaria di secondo grado.


14. Uso improprio dei docenti per il sostegno
a) L’art. 35 comma 7 della L. n. 289/02 stabilisce che sono nominati docenti specializzati per l’integrazione scolastica solo in presenza di alunni certificati con disabilità.
b) Nella prassi, molti Dirigenti scolastici, a causa dei tagli alla spesa pubblica, impiegano tali docenti per supplenze in altre classi, facendo abbandonare da loro gli alunni con disabilità.
c) Occorre stigmatizzare, con apposita circolare ministeriale, l’uso improprio dei docenti per il sostegno. c) Inoltre occorre sollecitare i Dirigenti scolastici a nominare supplenti, quando non abbiano docenti a disposizione, ai sensi della Sentenza n. 59/04 della Corte dei conti.

15. Valutazione della qualità dell’integrazione scolastica
a) L’art. 12 comma 6 della L. n° 104/92 prevede verifiche sui risultati dell’integrazione scolastica a livello di singole scuole ed il Decreto istitutivo dell’INVALSI prevede la valutazione della qualità del sistema di istruzione.
b) L’INVALSI ha pubblicato nel 2007 una ricerca sugli indicatori strutturali, di processo e di esito della qualità dell’integrazione scolastica per facilitare l’autovalutazione delle singole scuole.
c) Si propone che la ricerca dell’INVALSI venga utilizzata per rendere l’autovalutazione obbligatoria in tutte le scuole, e che gli indicatori di qualità individuati entrino a far parte delgi indicatori per valutare la qualità dell’intero sistema di istruzione. Ciò faciliterà una concorrenza positiva tra le istituzioni scolastiche.

16. Diritto all’inclusione nelle Univiersità
d) La Legge n° 17/99 garantisce il diritto degli alunni con disabilità in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad accedere alla frequenza dei corsi universitari.
e) Nella prassi i fondi per le forme di assistenza a tali studenti vanno di anno in anno riducendosi, mentre il loro numero va crescendo essendo pervenuto a circa 10.000 unità. Inoltre non tutte le regioni hanno concordato con le Università le modalità di trasporto gratuito di tali studenti.
f) Occorre adeguare i fondi assegnati per i tutors ed altre provvidenze al crescente numero di tali alunni e normare in modo chiaro ovunque le modalità di esercizio del diritto al trasporto gratuito alla sede Universitaria prescelta.

17. Mancanza di risorse per i casi non certificati
a) La normativa citata al punto 14, prevede l'assegnazione di docenti per il sostegno esclusivamente agli alunni certificati con disabilità.
b) Nella prassi, nelle scuole è presente circa il 20% di alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili, che comunque necessitano di risorse umane supplementari.
c) Talora si sopperisce a tale mancanza con fittizie certificazioni di handicap; talora si utilizzano le risorse assegnate agli alunni con disabilità per risolvere anche questi problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni certificati. Si impone la necessità di trovare risorse finanziarie ed umane anche per questi problemi, pena il collasso della qualità dell'integrazione e di tutto il sistema dell'istruzione.


Roma 12/07/08


Pietro Vittorio Barbieri Presidente nazionale FISH
Salvatore Nocera Vicepresidente nazionale FISH