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elsy63
26-10-2008, 21:44
CHIAREZZA IN RELAZIONE ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'
FIGLI INABILI AL LAVORO

BOBBA, BINETTI, CALGARO e GRASSI. - Al
Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. - Per
sapere - premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito con
legge n. 31 del 28 febbraio 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 29 febbraio 2008,
dispone che il diritto alla pensione ai
superstiti disabili viene
mantenuto anche in caso di attività lavorativa
«svolta con finalità
terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo
la definizione di
cui al comma 1, con orario non superiore alle 25 ore
settimanali,
presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n.
381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti
con
convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della

legge 12 marzo 1999, n. 68», con contratti di formazione e lavoro, con

contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le

assunzioni di disoccupati di lunga durata»;

nel passato molti
genitori di persone con sindrome di Down, per timore
della perdita di
una certezza economica, quale la pensione di
reversibilità in favore
del figlio, hanno rinunciato spesso ad occasioni
di lavoro, importanti
e decisive per la qualità della vita dello stesso,
in termini di
formazione professionale e di inserimento lavorativo e
quindi anche
sociale;
tale scelta, oltre ai danni che può provocare al singolo
individuo,
determina notevoli costi sociali, trasformando potenziali
contribuenti,
quali i lavoratori con sindrome di Down, in assistiti
permanenti, non
solo sul piano pensionistico, ma anche per
l'incremento di domanda che
suscita rispetto alla fruizione di servizi
assistenziali;
tale fenomeno è destinato a crescere, visto
l'allungamento della vita
delle persone con sindrome di Down;
il
sopraccitato articolo 46 è particolarmente importante, perché
consente
a molte famiglie di affrontare con maggiore serenità il futuro
dei
propri figli, che non si trovano più, come accadeva in precedenza,

nella condizione di dover rinunciare alla pensione di reversibilità
dei
genitori nel caso di svolgimento di attività lavorativa;

nonostante il disposto dell'articolo in esame abbia finalmente risolto

tale situazione, si evidenziano alcuni dubbi interpretativi a livello

amministrativo, che rischiano un'applicazione riduttiva della
normativa,
riguardanti in particolar modo la finalità terapeutica e le
modalità di
assunzione;
il riferimento all'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68,
nell'articolo 46 del decreto-legge, esclude tutti
coloro che sono stati
assunti prima della emanazione della stessa
legge, quindi molti di
coloro che lavorano da diversi anni e che sono
stati assunti ai sensi
della precedente normativa, che non disponeva
dello strumento delle
convenzioni;
le agevolazioni fruibili dal datore
di lavoro che assume con la
convenzione non sempre sono convenienti,
in quanto vengono erogate a
volte con anni di ritardo, o possono non
arrivare affatto, vista la
natura instabile delle stesse, relative al
Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, che stabilisce
annualmente con apposito decreto un
riparto tra le diverse regioni -:

se il ministro in indirizzo non intenda opportuno individuare quanto

prima un criterio che assimili ai criteri di assunzione esplicitati

tutti i rapporti analoghi per caratteristiche di beneficiari e
tipologie
contrattuali;
se lo stesso ministro, nel definire i criteri
e nell'individuare gli
organi competenti al riconoscimento della
finalità terapeutica, non
ritenga questa implicita per tutti i casi di
attività lavorativa svolta
da persone affette da disabilità
intellettiva

PERSONA E DANNO
a cura di PAOLO CENDON
http://www.
personaedanno.it/cms/data/articoli/011866.aspx?catalog=0