Visualizza la versione completa : Agevolazioni sulla dichiarazione dei redditi
gnamgnam
31-01-2008, 23:28
inoltre leggo qui
http://salvadanaio.economia.alice.it/racconti/scontrino_parlante.html
Quindi io che non me ne intendo quando dicono
La franchigia non si applica alle spese sostenute da poratori di handicap e invalidi.
nel 730 bisogna compilare dei campi o barrare qualcosa o è un 730 come se nulla fosse?
Ps: è il primo anno...magari chi ha gia' affrontato sa già.....
Sul discorso dichiarazioni dei redditi c'è qualcosa qui
http://www.pianetadown.org/vbulletin/showthread.php?t=1393
ora penso che le medicine rientrino nelle spese mediche :gruebel:
x cosa si paga e cosa no non so esserti utile :oops:
gnamgnam
24-03-2008, 13:13
in rif al 730/2008
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebdc6507f58fc7b/730_mod.pdf
secondo voi si puo' utilizzare la riga e3?
nel senso non ci dovrebbe essere la franchigia o sbaglio?
Fino ad ora sono stato sempre autoditatta...
ma sono alla prima dichiarazione con il piccolo Mattia...quindi chiedo a voi che magari la fate ogni anno no? O vi fate fare dai Caf o commercialisti il tutto??
Sul discorso dichiarazioni dei redditi c'è qualcosa qui
http://www.pianetadown.org/vbulletin/showthread.php?t=1393
ora penso che le medicine rientrino nelle spese mediche :gruebel:
x cosa si paga e cosa no non so esserti utile :oops:
in rif al 730/2008
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebdc6507f58fc7b/730_mod.pdf
secondo voi si puo' utilizzare la riga e3?
nel senso non ci dovrebbe essere la franchigia o sbaglio?
Fino ad ora sono stato sempre autoditatta...
ma sono alla prima dichiarazione con il piccolo Mattia...quindi chiedo a voi che magari la fate ogni anno no? O vi fate fare dai Caf o commercialisti il tutto??
Ho letto le istruzione per il 730 di quest'anno. Le medicine per i ns figli non penso che vadano indicate nel rigo E3 in quanto nelle istruzioni è scritto:
Nel rigo E3 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento
e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di
handicap, individuati ai sensi dell’ art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull’intero importo.
Penso che invece i medicinali vadano indicati negli oneri deducibili quadro E sezione II al rigo E26. Sempre dalle istruzioni:
Nel rigo E26 indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell’art. 10
del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza
che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
...
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007 la deduzione
spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura,
la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se
l’acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice fiscale né abbia con se la tessera sanitaria, il destinatario
dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31
dicembre 2007 se lo scontrino fiscale rilasciato non è “parlante” a questo deve essere allegata l’attestazione del farmacista in cui
vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.
Ho creato una nuova discussione in modo che teniamo separato questo argomento che in questo periodo dell'anno interessa molti di noi ;)
Ciao, io faccio più o meno quello di mestiere (nel senso che faccio la commercialista;-)...ma mi occupo più di società e non tanto di 730 e unico). Non so se ho capito bene la domanda, ma come diceva Paola se sono spese relative a farmaci non vanno indicate nell'E3 ma nell'E1 (e quindi scontano la franchigia). Le spese da indicare nell'E3 sono definite in maniera tassativa dalle istruzioni e si dividono in due categorie, sussidi tecnici/informatici e mezzi per accompagnamento e deanbulazione di portatori di handicap.
Non c'è un'apposita casalla da barrare (anche se si indica nel quadro dei familiari a carico il fatto che quel famigliare è portatore di handicap) ma si può/deve inviare in caso di richiesta da parte dell'Agenzia un'autocertificazione (del tipo "consapevole delle sanzioni penali a carico in caso di dichiarazioni mendaci...ecc...dichiaro....) in cui si attesti che il soggetto è portatore di handicap.
Noi abbiamo dei manuali operativi per la compilazione dei 730 in cui ci sono anche esempi e istruzioni pratiche. Ora mi faccio fare le fotocopie poi le invio alla mail dell'amministrazione del sito che magari valuta se si possono mettere on line oppure girare il materiale a chi serve. Se non era questa la domanda, o se posso esservi utile sulla materia mi informo volentieri facendo delle ricerche o "rompendo";-) ai miei colleghi che fanno i 730.
Ciao!
gnamgnam
25-03-2008, 19:54
ok ringrazio...
ovviamente sono alla prima dichiarazione.
di suo so come si fa una classica...ma e' logico che se per qualche motivo c'e' un'agevolazione fiscale in tal senso.......
quindi se qualcuno si riesce ad informare (insomma e' utile a tutti capire se va indicato nel rigo che usano tutti oppure no.)
Ovviamente non faccio riferimento ad ausili particolari l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento ecc
ma capire se la classica tachipirina piuttosto che un medicinale per il cuoricino ecc ecc
la la domanda sorge spontanea...
non si possono mettere come forse dice Paola (E sez II rigo e26?)
Penso che invece i medicinali vadano indicati negli oneri deducibili quadro E sezione II al rigo E26. Sempre dalle istruzioni:
nel caso ci siano news le fate presenti? che possono essere utili...logico se per il fatto che c'e' la legge 104 di mezzo e non c'e' la franchigia..logico che conviene caricare le spese li'....
Ciao, ho chiesto e visto il quesito con i miei colleghi che fanno i 730.
L'agenzia delle entrate ha dichiarato questo (“guida alle agevolazioni fiscali per i disabili”):
Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro.
Infatti anche alcuni chiarimenti emanati dal Ministero per i CAFF affermano che:
Non vanno indicate in questo rigo (E26) le seguenti spese per le quali spetta invece la detrazione 19%:
- Spese sostenute per prestazioni chirurgiche: sono detraibili solo le spese mediche direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia. Sono riconducibili in questa categoria di spese anche quelle direttamente inerenti all'intervento chirurgico, quali, ad esempio, le spese di degenza pre o post-operatoria, nonché quelle sostenute per l'anestesia, o per l'acquisto del plasma sanguigno e del sangue necessario per l'operazione ed il costo dei medicinali ritenuti indispensabili per l'intervento chirurgico.
- Spese sostenute per prestazioni specialistiche, analisi, esami e terapie: per prestazione specialistica, secondo l'Amministrazione finanziaria (si veda C.M. 23.4.1981, n. 14/8/606) deve intendersi quella resa da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Rientrano tra le prestazioni specialistiche, sia per il loro carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche, sia perché eseguite in centri specializzati, i seguenti esami e terapie, purché prescritti da un medico (anche privo di specializzazione): esami di laboratorio, elettrocardiogrammi, encefalogrammi e altri controlli ordinari, esami complessi come TAC, ecografie, radiografie, indagini laser, ecc., ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, ecc., sedute di neuropsichiatria, di dialisi, ecc., particolari terapie, quali cobaltoterapia, iodioterapia, ecc., anestesia epidurale, inseminazione artificiale e indagini di diagnosi prenatale, altre terapie particolari.
- spese per protesi dentarie e sanitarie.
Nei casi presenti qui in studio in merito all’acquisto dei farmaci, per soggetti portatori di handicap, se si tratta di farmaci generici (aspirina, tachipirina ad esempio) o da banco (senza prescrizione medica) vengono messi (accompagnati da idonea documentazione) come onere deducibile (E26) ma ad esempio per il farmaco per il cuoricino mi dicevano che loro farebbero con il contribuente la seguente valutazione: se è strettamente correlato ad un intervento chirurgico allora lo indicherebbero in E1 (19%) mentre se così non fosse lo considererebbero semplice acquisto di medicinale per soggetto portatore di handicap e quindi inserito in E26.
Non abbiamo molti casi qui in studio, però leggendo quello che mi hanno portato mi sembra un’interpretazione (tutto si interpreta nel fiscale purtroppo!) plausibile.
gnamgnam
26-03-2008, 18:39
grazie di tutto..
quindi alla fine confermi insomma che puo' essere utile non utilizzare il rigo che tutta la gente usa ma quello specifico.
Quindi giustamente si fa valere ad esempio la tachipirina li' insieme ad altre cose
Se ho per il piccolo che ne so 200 euro di suoi farmaci generici li metto li' perche' non hanno la famosa franchigia giusto?
Allora Susy ne approfitto ;)
Nel caso in cui il minore con handicap è a carico al 50% si deve dividere anche la detrazione per i medicinali oppure può detrarre tutto quello che ha lo scaglione con l'aliquota più alta?
Stesso quesito per la detrazione x l'auto. Praticamente l'auto viene intestata solo ad uno dei 2 genitori, ma la detrazione è personale o va divisa tra i due genitori?
Per Gnam gnam.
Si è come hai detto. Se sono farmaci generici (non tutte le spese mediche, spero di essere stata chiara su questo…visite specialistiche, spese per interventi, esami del sangue, elettrocardiogrammi…..non sono purtroppo oneri deducibili ma detraibili 19%) li metti senza franchigia come onere deducibile (E26) (per il 2007 puoi intestare tu gli scontrini della farmacia con il C.F. di tuo figlio, ma per le spese sostenute nel 2008 devi andare in farmacia con la tessera sanitaria di tuo figlio).
Per Paola.
Primo quesito: ripartizione di oneri deducibili/detraibili
Il criterio e la misura della ripartizione fra genitori delle detrazioni per carichi di famiglia non influisce sulle modalità di ripartizione degli oneri detraibili/deducibili (circolare 11/E del 16 febbraio 2007, paragrafo 2).Pertanto, a prescindere dalla circostanza che il figlio sia a carico di un genitore nella misura del 100%, ovvero 50% per ciascun coniuge per gli oneri valgono i seguenti comportamenti: quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento (decisione interna vostra…a meno che non paghi con bancomat/carta di credito di conto intestato a solo uno dei coniugi). Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Secondo quesito:auto
Ho trovato sul punto una risoluzione ministeriale (2007 n.4/E), ti trascrivo la parte che ti interessa (li era un caso un po’ particolare, l’acquisto lo faceva la mamma del disabile che però era a carico del marito, insieme al figlio, e alla luce di quanto ti riporto qui sotto gli hanno negato l’agevolazione…grr):
“Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.”
Nel tuo caso, secondo me, se l’auto è intestata a solo uno dei coniugi (te o tuo marito) per non perdere nulla dell’agevolazione dovreste mettere Davide a carico di quel coniuge che ha fatto l’acquisto. Però sull’argomento non è che ho trovato molto di più sinceramente, anche se credo che alla luce della risoluzione (abbastanza chiara stranamente) quello che ti ho suggerito sia il comportamento più opportuno e prudenziale.
Ciao!
maurizio68
27-03-2008, 13:40
Quindi, per acquisto auto, se il bimbo con diritto ad agevolazioni fiscali è a carico dei due genitori al 50%, la nuova automobile deve essere intestata ad entrambi e l'agevolazione deve essere ripartita al 50% su due 730 distinti?
E per l'agevolazione iva 4%, l'autoconcessionario deve comunicare il nome del beneficiatario che anche in questo caso dovrànno essere entrambi i genitori...all'Agenzia delle Entrate?
Mi pare che questa prassi sia troppo complicata.
Io credevo che anche se il bimbo a carico al 50% l'auto potesse essere intestata a uno dei due...e le agevolazioni fiscali recuperati nel 730 del singolo...Per l'esenzione al bollo auto sono sicuro che questa ultima versione è legittima.
Qualcuno che ha già avuto a che fare con queste pratiche può darci conferma?
I due casi che ho in studio sono facili…auto intestata al papà, figlio a carico al 100% dello stesso per cui nessun problema. Ho provato a guardare ancora ma in tutto quello che leggo in materia ribadiscono il fatto che tutta la documentazione deve essere intestata al soggetto che ha “fiscalmente a carico” il disabile ma non chiariscono se per soddisfare quel “a carico” sia sufficiente il 50%. In ogni chiarimento o quesito viene riportato a titolo di esempio la risoluzione ministeriale n. 4/2007 (si trova facilmente su internet). Non saprei proprio dove altro andare a vedere per risolvere il problema, ma credo che ci sia sicuramente qualcuno a cui è successo (mi pareva che Sandro mi avesse tempo fa accennato a qualcosa relativamente all’acquisto dell’auto per Simone…ma non ricordo bene quale era il problema…). Mi dispiace, ciao.
maurizio68
27-03-2008, 15:26
Le fatture per logopedia privata sono detraibili...a quale situazione sono assimilabili?
Per quanto riguarda l'auto posso dire con certezza che assolutamente NON DEVE ESSERE COINTESTATA, pena il decadimento di tutti i benefici. L'IVA al 4% te la fanno anche se è a carico del 50% l'importante è che sia intestata al genitore che riscuote l'indennità di accompagnamento. Al momento dell'acquisto ci chiesero della documentazione aggiuntiva proprio per il fatto che era a carico a metà ma alla fine ci dissero che avevamo diritto sia all'IVA al 4% che all'esenzione dell'IPT che a quella del bollo. Poi il discorso della detrazione arriva in un secondo momento, comunque il problema probabilmente si viene a verificare se la persona a cui intestata l'auto è senza reddito (se ho capito bene quello che ha detto Susy). Noi nel ns caso abbiamo pagato tutto con assegni e bonifici fatti dall'intestatario dell'auto quindi penso che anche se la detrazione x figlio a carico è al 50% è facilmente riscontrabile chi ha formalmente pagato quindi non dovrebbero fare opposizione... almeno spero :roll:
Per Maurizio:
Per stabilire validamente se un onere possa essere considerato detraibile/deducibile, occorre fare riferimento non al prodotto/servizio medicinale strettamente inteso, secondo i canoni della farmacopea, ma a ogni esborso utile e necessario, direttamente e/o indirettamente, all'integrita` della salute psico-fisica dell'uomo.
In particolare nell’ambito di queste particolari terapie (fisioterapia, logopedia….) viene citata come caso esemplificativo una sentenza della commissione tributaria centrale (Sentenza del 23 ottobre 1987, n. 7655..roba recente eh nel fiscale :-)).
Ti riporto le parti più importanti:
Svolgimento del giudizio
In sede di liquidazione della dichiarazione presentata, per l'anno 1980, dal signor ... ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di ... recuperava a tassazione le somme pagate dal contribuente per le cure specialistiche (fisioterapia e logopedia) prestate a un figlio minorato psico - fisico.
La commissione centrale ha stabilito che la richiesta dell’Agenzia delle entrate era illegittima perché:
1) sono considerati oneri detraibili le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonche` quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere (anche se le cure non sono eseguite da medici ed infatti la circolare ministeriale n. 14 del 23 aprile 1981 nel dichiarare che tra le prestazioni specialistiche rientrano, fra l'altro, la ginnastica correttiva e la riabilitazione degli arti, la chiroterapia ecc. non richiede che tali prestazioni siano eseguite da medici e a ragione dal momento che una imposizione di tal genere costituirebbe una inammissibile limitazione alla liberta` di scelta dell'interessato).
2) la sola condizione, ai fini della deducibilita` di tali spese, e` la relazione diretta tra l'infermita` del soggetto e la prestazione specialistica, da accertare con giudizio di fatto: 'Il contribuente ... ha comprovato con idonea documentazione sia le gravi menomazioni di cui e` affetto il figlio e la necessità di particolari cure specialistiche (fisioterapia e logopedia), sia che le particolari cure sono state prestate da personale paramedico specializzato nello specifico settore".
Della serie se faccio la logopedia io perché non riesco a pronunciare bene la “E” perché sono veneta :-) …non mi detraggo nulla, ma se la fa un bambino down per migliorare la postura della lingua direi che non ci sono proprio dubbi (magari ci si fa rilasciare una richiesta dal medico di base da conservare nella documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell’agenzia).
E’ comunque da considerare una prestazione specialistica e quindi onere detraibile 19%.
Per Gnamgnam: realtivamente ai medicinali come ulteriore riferimento normativo segnati la circolare 14/06/01 n. 55/E paragrafo 1.2.1 che risponde proprio ad un quesito sulle spese farmaceutiche per portatori di handicap. Te la riporto (rp27 coincide con e26 del 730 di adesso)
1.2 Spese mediche
1.2.1 Spese farmaceutiche portatori di handicap
D. Le spese farmaceutiche sostenute da un soggetto portatore di handicap,
non essendo menzionate nell'elenco di cui alle istruzioni ministeriali
dell'Unico 2001 persone fisiche rigo RP27, vanno ricomprese nel rigo RP1 o
nel rigo RP27 del modello UNICO 2001?
R. Si ritiene che le spese relative all'acquisto di medicinali sostenute
da un soggetto portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge
104 del 1992, pur rientrando nella nozione di spesa medica, vadano indicate
nel rigo RP 27 del Modello Unico 2001 persone fisiche, in considerazione
delle peculiarita' personali del soggetto che le sostiene.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights